Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.37239 del 29/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27818/2019 proposto da:

S.Y., rappresentato e difeso dall’avvocato IBRAHIM KHALIL DIARRA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3261/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/04/2021 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

RITENUTO IN FATTO

S.Y., cittadino del Gambia nato nel *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Venezia, avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda, questi aveva dedotto di essere stato allontanato dalla sua comunità in quanto accusato di essere una strega e per tale ragione perseguitato da una parte del villaggio, che credeva che egli avesse ricevuto i poteri occulti dalla madre, anch’ella ritenuta strega e ingiustamente accusata di aver ucciso alcuni suoi figli.

Il Tribunale rigettava la domanda.

L’impugnazione proposta dal richiedente era respinta dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza pubblicata il 5.8.2019. Osservava la Corte territoriale che la parte richiedente non aveva svolto adeguate allegazioni in fatto, per cui non era esigibile rimettere al giudice un’attività istruttoria esplorativa e di supporto ad ogni possibile tesi difensiva, sicché era inammissibile la generica censura di difetto di cooperazione istruttoria, non accompagnata dalla specifica indicazione del tema rimasto non indagato.

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria rilevava la Corte distrettuale che le fattispecie di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non presentavano a livello di allegazione un grado di sufficiente individualizzazione; e che, quanto alla fattispecie ipotetica di cui dello stesso art. 14, lett. c), in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia Europea (caso Elgafaji) non poteva ritenersi che la situazione esistente in Gambia fosse così grave da determinare una condizione di violenza indiscriminata ai danni della popolazione civile.

In merito alla domanda di protezione umanitaria, infine, la Corte veneziana osservava che l’atipicità dei relativi casi in cui questa poteva essere riconosciuta non comportava che a tal fine potesse avere rilievo qualsivoglia condizione soggettiva, ivi inclusa la comprensibile motivazione di migliorare le proprie condizioni di vita; e che, nel caso concreto, il richiedente era giovane, abile al lavoro (che tuttavia non aveva ancora trovato in Italia, dedicandosi solo ad attività di volontariato) e “atleta”.

Avverso tale sentenza il richiedente propone ricorso affidato a un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare un “atto di costituzione”, in vista dell’eventuale discussione orale del ricorso.

Il quale ultimo è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, artt. 115 e 116 c.p.c. e T.U. n. 286 del 1998, art. 5, perché la Corte d’appello, al fine di negare la protezione umanitaria, avrebbe escluso l’esistenza di una situazione di vulnerabilità del richiedente, tale da determinare un divieto di rimpatrio. Sostiene parte ricorrente che nel valutare la possibilità della protezione umanitaria, la Corte distrettuale si è limitata a prendere atto del fatto che il richiedente svolgesse attività lavorativa irrilevante ai fini in oggetto, senza operare alcuna valutazione sulle numerose fonti che dimostrerebbero il concreto e fondato timore del richiedente per la propria incolumità in caso di rimpatrio. Da qui, si afferma, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Segue la descrizione della condizioni politiche del Gambia, uscito da una ultraventennale dittatura, e delle attuali violazioni dei diritti umani, e la doglianza, sotto altro profilo, del metodo seguito dalla Corte territoriale, che sarebbe pervenuta al rigetto della protezione umanitaria “in chiara violazione delle linee guida tracciate dalla Suprema Corte in tema di acquisizione e valutazione delle prove per la trattazione delle domande di protezione internazionale” (così, a pag. 9 del ricorso). Parte ricorrente richiama, quindi, la giurisprudenza di questa Corte Suprema sulla corretta acquisizione di informazioni nell’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice di merito.

2. – Il motivo è inammissibile per due ragioni.

2.1. – La prima, riconducibile per ragioni di manifesta infondatezza all’art. 360-bis c.p.c., n. 1 (come reinterpretato da S.U. n. 7155/17), è costituita da ciò, che oltre a fare commistione di profili giuridici diversi, quali la protezione internazionale (rifugio e sussidiaria) e quella nazionale (umanitaria), non considera che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. nn. 9304/19, 17185/20, 19224/20 e 2387/21) soltanto la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha carattere non individuale, tutte le altre – inclusa, dunque, quella umanitaria – essendo individualizzate richiedono non già la generica descrizione dello stato del Paese d’origine, ma la specifica descrizione del come e del perché queste producano persecuzione, danno grave o vulnerabilità personali a carico del richiedente.

2.2. – La seconda ragione risiede nel fatto che le argomentazioni del ricorrente, oltre che manifestamente infondate per le ragioni di cui sopra, eludono la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ha motivatamente escluso la protezione umanitaria (v. supra in narrativa) perché il richiedente non ha evidenziato alcuna situazione di propria vulnerabilità, né una condizione di radicamento in Italia.

3. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto una rituale attività difensiva.

5. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472