Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3724 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6231/2019 proposto da:

N.B., elettivamente domiciliato in Trento, alla Via Petrarca n. 8, presso lo studio dell’Avvocato Giovanna Frizzi, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 4/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2020 dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza pubblicata il 4 gennaio 2019, ha respinto l’appello proposto da N.B., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del 18 aprile 2017, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di N.B. è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’omesso esame officioso, sulla base di fonti qualificate aggiornate, della situazione del Paese di origine del richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

2.3. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32Cost., art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in riferimento all’omessa risposta al motivo di gravame relativo alla protezione umanitaria e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riguardo alla conseguita integrazione sul territorio italiano da parte del richiedente.

3. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è difesa con controricorso.

4. Successivamente alla comunicazione di fissazione dell’adunanza camerale, è pervenuto in Cancelleria, in data 24 settembre 2020, un atto di rinuncia al ricorso recante la sottoscrizione di N.B. e del suo difensore in ragione dell’intervenuta presentazione di domanda di regolarizzazione per sanatoria/emersione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va dichiarata l’estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia del ricorso, risultante dall’atto a firma di N.B. e del suo difensore, pervenuto in Cancelleria il 24 settembre 2020.

2. Si impone, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio. Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, in mancanza di difese da parte dell’amministrazione intimata. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “In tema di impugnazioni, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Aez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

PQM

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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