LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 29823 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
L.P. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Cancaro Antonio (C.F.: *****);
– ricorrente –
nei confronti di ***** S.r.l. (C.F.: *****), in persona del Curatore pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Fricano Massimo (C.F.:
*****);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1859/2019, pubblicata in data 20 settembre 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da L.P. avverso sentenza del Tribunale di Palermo che aveva accolto l’opposizione a precetto di rilascio avanzata nei suoi confronti dalla ***** S.r.l..
Ricorre il L., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la ***** S.r.l..
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso in esame non presenta tale contenuto minimo.
Non vengono adeguatamente chiariti, nella parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto – che, nello sviluppo dell’atto di impugnazione, precede l’illustrazione dei motivi – il preciso contenuto del precetto di rilascio opposto, quello del titolo esecutivo fatto valere e, soprattutto, le precise ragioni di fatto e di diritto poste a base dell’opposizione della curatela, le difese dell’intimante, le argomentazioni a fondamento della sentenza di primo grado che ha accolto detta opposizione e gli specifici motivi posti a base del gravame proposto dall’intimante. Le lacune indicate non sono superate neanche tenendo conto dell’esposizione contenuta nella parte del ricorso dedicata all’illustrazione dei singoli motivi.
Alla Corte non è quindi fornita una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, il che impedisce di valutare nel merito l’impugnazione.
1.2 n ricorso non rispetta, inoltre, neanche il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
L’appello del L. è stato dichiarato inammissibile in quanto non ritenuto sufficientemente chiaro e specifico dai giudici di secondo grado, in violazione dell’art. 342 c.p.c..
Il ricorrente sostiene che il suo gravame era invece sufficientemente specifico e avanza un motivo di ricorso rubricato come “violazione dell’art. 132,112 e 156 c.p.c., e conseguente nullità della sentenza”, poi deducendo, nell’esposizione di tale motivo, “omesso esame ed omessa motivazione oltre l’omessa pronuncia (Cass. 360 n. 4) per la violazione tra il chiesto e il pronunciato (che consente l’esame diretto degli atti); comunque ricorre la violazione dei principi regolatori del giusto processo ex art. 360-bis c.p.c.”.
Le indicate censure risultano in realtà semplicemente ed apoditticamente enunciate, ma non sono articolate e illustrate in modo sufficientemente chiaro e preciso le ragioni a fondamento delle stesse.
La sentenza impugnata e’, comunque, sostenuta da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, mentre nel ricorso non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, lo specifico contenuto dell’atto di cui si assume l’omessa o erronea valutazione e, segnatamente, il contenuto dell’atto di appello, ritenuto non adeguatamente specifico, chiaro e comprensibile dalla corte di appello.
Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 –
1; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 –
2; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 – 01).
1.3 E’ appena il caso di osservare, infine, che il secondo motivo di ricorso, rubricato “violazione dell’art. 91 c.p.c. in ragione della dovuta soccombenza dell’intimata”, consta della sola riportata rubrica, non seguita da alcuna esposizione. Sembra potersi ipotizzare che il ricorrente abbia semplicemente inteso invocare l’eventuale favore delle spese di lite, in caso di accoglimento delle proprie ragioni. Non si tratterebbe quindi, in tal caso, neanche di una vera e propria censura avverso la sentenza impugnata.
Comunque sia, ogni questione sul punto è assorbita in conseguenza della rilevata inammissibilità del ricorso.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della curatela controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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