Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37243 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 30686 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

C.C. (C.F.: *****), in proprio e quale legale rappresentante di C. & Co. S.r.l. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Ferrari Pietro (C.F.:

*****);

– ricorrente –

nei confronti di MARILLI RAFFAELLO di M.M. & C. in liquidazione (C.F.:

*****), in persona dei liquidatori, legali rappresentanti pro tempore, M.M. e M.L. rappresentati e difesi dall’avvocato Vignolini Elena (C.F.: *****), R.G.

(C.F.: *****), R.R. (C.F.: *****) rappresentati e difesi dall’avvocato Vignolini Elena (C.F.: *****);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1470/2019, pubblicata in data 14 maggio 2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

La M.R. S.a.s. ha proceduto ad esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore, nei confronti del Bar Pasticceria di M.I.. Nella procedura esecutiva sono altresì intervenuti i creditori R.G. e R.R.. Nell’ambito di tale procedura, la C. & Co. S.r.l., nonché C.C. in proprio, dopo la vendita dei beni pignorati, hanno proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., sostenendo di essere proprietari di detti beni.

Il giudice dell’esecuzione ha negato la sospensione dell’esecuzione e ha successivamente proceduto alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, con ordinanza che ha in un primo tempo revocato e poi confermato (revocando il provvedimento di revoca). Il C., in proprio e quale legale rappresentante della C. & Co. S.r.l., ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso tale ultimo provvedimento, procedendo infine ad instaurare il giudizio di merito a cognizione piena, sia in relazione all’opposizione di terzo all’esecuzione che all’opposizione agli atti esecutivi.

I due giudizi di merito sono stati riuniti e le opposizioni sono state entrambe respinte dal Tribunale di Firenze.

Ricorre C.C., in proprio e quale legale rappresentante della C. & Co. S.r.l., sulla base di un unico motivo. Resistono, con due distinti controricorsi, la M.R. S.a.s., nonché R.G. e R.R..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 620 c.p.c.. Violazione di legge processuale art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente sostiene che non aveva l’onere di impugnare con il reclamo il provvedimento del giudice dell’esecuzione in data 12 settembre 2013, che aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione, in relazione all’opposizione di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 c.p.c..

Va premesso che il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 619 c.p.c., per la tardiva instaurazione del relativo giudizio di merito.

Il presente ricorso non contiene alcuna specifica censura in relazione all’indicato capo della sentenza impugnata e, del resto, sotto tale profilo esso non potrebbe ritenersi ammissibile, trattandosi di decisione impugnabile esclusivamente con l’appello. Anche l’opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. è stata peraltro dichiarata inammissibile (tale decisione costituisce oggetto del presente ricorso), avendo il tribunale ritenuto il difetto di legittimazione attiva dei terzi estranei all’esecuzione – quanto meno in mancanza di un giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione da questi proposto, regolarmente coltivato ed attualmente pendente – a proporre tale opposizione.

La decisione impugnata contiene, in proposito, anche la precisazione secondo cui, per potersi ritenere legittimati a proporre l’opposizione agli atti esecutivi contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in tema di distribuzione del ricavato della vendita, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre reclamo avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato la loro opposizione di terzo all’esecuzione (sostanzialmente di-

sattendendo, in effetti, con tale pronunzia, l’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta contestualmente all’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c.), e avrebbero dovuto altresì tempestivamente coltivare il giudizio di merito a cognizione pieno relativo a tale opposizione.

I ricorrenti, nel ricorso, si limitano di fatto a censurare l’affermazione secondo cui essi avrebbero dovuto proporre reclamo avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione di (sostanziale) rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione: essi deducono infatti che non avevano in sostanza interesse a farlo (essendo in definitiva corretto il rilievo dello stesso giudice dell’esecuzione per cui non era più possibile per loro ottenere il riconoscimento della proprietà dei beni pignorati, avendo proposto l’opposizione di terzo dopo la vendita degli stessi).

Non censurano invece, in modo sufficientemente specifico, l’affermazione del tribunale, che costituisce in realtà l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata in ordine all’opposizione agli atti esecutivi, secondo cui, poiché, di regola, i terzi estranei al processo di esecuzione non possono ritenersi legittimati a proporre l’opposizione agli atti esecutivi, essi avrebbero dovuto quanto meno coltivare il giudizio di merito relativo all’opposizione di terzo all’esecuzione per potersi ritenere legittimati a impugnare, con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., i successivi atti del giudice dell’esecuzione in tema di distribuzione del ricavato della vendita.

Le censure di cui al ricorso, in definitiva, non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi alla base della pronuncia impugnata e, come tali, devono ritenersi inammissibili.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115l, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente, in proprio e nella qualità, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole – per ciascuna delle parti controricorrenti – in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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