Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37244 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 31271 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

P.C. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Malara Alessandro (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di F.C. (C.F.: *****) rappresentata e difesa dagli avvocati Valensise Carolina (C.F.: *****) e Finazzi Agrò Eleonora (C.F.:

*****);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 6566/2019, depositata in data 18 aprile 2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

F.C. ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti del coniuge separato P.C., sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale (decreto emesso nel giudizio di divorzio, di fissazione di un assegno per il mantenimento del figlio della coppia, in favore della F. e a carico del P.).

Il P. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Civitavecchia, che ha condannato la F. a restituire al P. le somme pignorate e frattanto assegnate in suo favore, non essendo stata sos p. l’esecuzione.

Il Tribunale di Civitavecchia, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato l’opposizione.

Ricorre il P., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la F..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. e dell’art. 81 c.p.c.”. Secondo il ricorrente P., la F. non era legittimata ad agire in via esecutiva onde ottenere il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio N., fissato a suo carico nel corso del giudizio di divorzio, in mancanza del presupposto della convivenza del figlio stesso con la madre (circostanza di fatto che assume peraltro sopravvenuta alla formazione del titolo), nel periodo relativo.

Il ricorso è manifestamente infondato, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, nel provvedimento posto in esecuzione era stato espressamente previsto che il pagamento del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del P. fosse da questi corrisposto direttamente in favore della F., sebbene lo stesso P. fosse il genitore collocatario in via prevalente del figlio.

Secondo il tribunale, di conseguenza, la F. era l’unica legittimata a pretendere il pagamento di detto assegno, anche in via esecutiva, mentre i fatti sopravvenuti, ivi inclusi quelli relativi alle vicende abitative e di vita del figlio, avrebbero potuto esclusivamente essere fatti valere dal debitore per ottenere la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, nel relativo giudizio di cognizione, non in sede di opposizione all’esecuzione.

La sentenza impugnata risulta, sul punto in contestazione, pienamente conforme all’indirizzo costante di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni sufficienti a rivedere), in tema di legittimazione all’azione esecutiva sulla base di titoli di formazione giudiziale relativi all’obbligo di versamento di contributi per il mantenimento dei figli, nei rapporti tra coniugi separati e/o divorziati, secondo il quale, con l’opposizione all’esecuzione, “possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere invece esclusivamente col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9 ” (cfr., tra le tante: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13872 del 09/11/2001, Rv. 550122 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20303 del 25/09/2014, Rv. 632384 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27602 del 03/12/2020, Rv. 660051 – 01; cfr. in particolare, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17689 del 02/07/2019, Rv. 654560 – 01; nella motivazione di tale ultima pronunzia è specificamente ribadito quanto segue: “il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un’attitudine al giudicato, cd. “rebus sic stantibus”, riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l’ordine pubblico”; cfr., in precedenza, anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 430 del 18/01/1980, Rv. 403797 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 553 del 25/01/1979, Rv. 396671 – 01).

Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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