Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37248 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11493-2019 proposto da:

R.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via MONTE ZEBIO, n. 28, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAIMONDO MAIRA;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONE UNIPOL S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 24/2019 della CORTE d’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

R.G.C., quale medico radiologo, venne convenuto in giudizio nel 1995, per erronea diagnosi radiografica al seno di una paziente.

Il R. chiese ed ottenne l’intervento in causa della compagnia assicuratrice con la quale, nel 1996, aveva stipulato polizza di copertura rischi da responsabilità professionale.

Il Tribunale di Caltanissetta rigettò la domanda di risarcimento dei danni e compensò le spese di lite, per la complessità della vicenda.

La Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del primo giudice, ma ha condannato il R. al pagamento delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, in favore della compagnia assicuratrice Unipol Sai S.p.a., sull’assunto dell’avere egli stipulato la polizza dopo l’evento per il quale era stata proposta la domanda risarcitoria.

La sentenza della Corte territoriale è impugnata, con atto affidato a due motivi di ricorso, da R.G.G.C..

La UnipolSai S.p.a. è rimasta intimata.

La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La proposta di manifesta inammissibilità, e, comunque, di infondatezza, formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nella propria prospettazione.

Il ricorso è su due motivi, di cui il primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 112 c.p.c., sulla mancata proposizione da parte della Unipolsai S.p.a. di appello incidentale in ordine alle spese di lite.

Il secondo motivo è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 91 e 115 c.p.c., all’art. 24 Cost., e all’art. 27121 c.c., per mancata ammissione di prova testimoniale.

Il primo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto non riporta in alcun modo, neppur per sommi capi, comunque, nei tratti essenziali, l’atto di costituzione in appello, della Unipolsai S.p.a. e ciò anche in considerazione della circostanza che la proposizione dell’appello incidentale, nel rito ordinario di cognizione, non richiede l’adozione di forme particolari (Cass. n. 24456 del 03/11/2020: “E’ necessario, altresì, precisare che nel rito ordinario di cognizione, a differenza che nel rito di cui agli artt. 413 e ss. c.p.c. (cd. rito del lavoro), la proposizione dell’appello incidentale non necessità di particolari forme, né investe l’ufficio giudiziario di incombenti quali il differimento dell’udienza, per dare modo all’appellante di prendere posizione sull’impugnazione incidentale.”, con la conseguenza che sarebbe stato onere del R. riprodurlo al fine di ottenere lo scrutinio favorevole sulla mancata compensazione delle spese in fase d’impugnazione.

Il secondo motivo di ricorso e’, pure, inammissibile, in quanto non esplica alcuna ragione per la quale la prova testimoniale doveva essere ammessa, né riporta quale fosse il capitolo di prova che non è stato ammesso.

Il ricorso e’, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non v’e’ luogo a provvedere sul regolamento delle spese, non avendo controparte svolto difesa nella presente sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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