LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6126-2019 proposto da:
I.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
-controricorrente successiva –
e contro
E.S., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 403 presso lo studio dell’avvocato CARLO AMORUSO che li rappresenta e difende;
– ricorrenti successivi –
e contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti successivi –
avverso la sentenza n. 5087/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. In data non precisata nel ricorso principale, né nel ricorso incidentale, né nella sentenza impugnata, varie centinaia di medici convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della salute, il ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) la Dir. comunitaria n. 75/362/CEE e la Dir. Comunitaria n. 75/363/CEE, così come modificate dalla Dir. n. 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) lo Stato italiano aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la L. 8 agosto 1991, n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
2. Con sentenza 2.12.2013, n. 241278, il Tribunale rigettò tutte le domande ritenendo prescritti i diritti azionati dagli attori.
La suddetta sentenza fu oggetto di due diversi appelli da parte di vari gruppi di soccombenti.
3. Con sentenza 20.7.2018, n. 5087, la Corte d’appello di Roma dichiarò estinto il giudizio con riferimento alla posizione di quattro degli appellanti, i quali avevano rinunciato alla domanda, e rigettò tutte le restanti impugnazioni.
4. Avverso la suddetta sentenza sono stati proposti due diversi ricorsi, da due gruppi di soccombenti.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno resistito con due separati controricorsi ai due ricorsi sopra indicati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto da E.P. ed altri 157 ricorrenti, col patrocinio dell’avv. Marco Tortorella, va qualificato come ricorso principale, in quanto proposto per primo.
Il ricorso proposto da E.S. ed altri 29 ricorrenti, col patrocinio dell’avv. Carlo Amoruso, va qualificato come ricorso incidentale, in quanto proposto successivamente.
2. Con l’unico motivo della propria impugnazione i ricorrenti principali lamentano che la Corte d’appello avrebbe erroneamente individuato il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha fatto decorrere tale termine dall’entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370 (avvenuta il 27 ottobre 1999).
1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto prescinde totalmente dal consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dalla sentenza d’appello, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno realizzata solo con il D.Lgs. n. 257 del 1991 – della Dir. n. 75/362/CEE e della Dir. n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L. n. 370 del 1999, il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3010 del 9.2.2021; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01).
3. Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale ripropongono la questione dell’exordium praescriptionis, e sono inammissibili anch’essi ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, per le ragioni già indicate.
4. Col terzo motivo i ricorrenti incidentali censurano la sentenza d’appello nella parte in cui li ha condannati alla rifusione delle spese di soccombenza, in luogo di disporne la compensazione.
4.1. Il motivo è inammissibile, dal momento che la compensazione delle spese costituisce una scelta discrezionale riservata al giudice di merito, ed è sindacabile in sede di legittimità quando sia adottata in carenza dei presupposti normativi, o quando sia manifestamente irrazionale: circostanze, queste ultime, non sussistenti nel caso di specie.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo. Tutti i ricorrenti vanno condannati in solido ex art. 97 c.p.c.. La condanna è limitata ai ricorrenti principali perché solo nei loro confronti vi è controricorso.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso principale;
(-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
(-) condanna i ricorrenti principali in solido ex art. 97 c.p.c., alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.000, oltre spese prenotate a debito;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021