LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9752/2019 proposto da:
M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Carlini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara alla Via Borgo dei Leoni n. 132;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata l’11/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza pubblicata l’11 settembre 2018, ha respinto l’appello proposto da M.A., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del 15 novembre 2016, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di M.A. è affidato a due motivi.
3. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è difesa con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria: segnatamente, l’omesso esame della condizione di sua estrema vulnerabilità, comprovata dalla copiosa documentazione medica prodotta nel giudizio di merito, attestante il disturbo depressivo maggiore diagnosticatogli dal servizio pubblico di salute mentale, in relazione al quale egli, a far data dal 2017, si sottoponeva ad un percorso terapeutico che prevedeva controlli periodici; l’omesso esame della sua conseguita integrazione lavorativa in Italia, siccome riscontrata dall’altrettanto copiosa documentazione versata in atti sin dal giudizio di primo grado.
2. Con il secondo motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, con riguardo alla conferma della statuizione di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio per manifesta infondatezza della domanda.
3. E’ fondato il primo motivo di ricorso.
3.1. La Corte di appello ha motivato il diniego della protezione umanitaria richiesta dal ricorrente affermando che: “alla luce della precisa assunzione di valutazione di tutte le circostanze globalmente riferite dal ricorrente e ritenute inverosimili …narrazione incompatibile sotto il profilo della minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata…del tutto insussistente con riferimento alla persona del richiedente”.
Si tratta di argomentazione che si espone ad un duplice rilievo, pur a volere rimanere nel perimetro del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dedotto dal ricorrente (sebbene appaia ictu oculi totalmente eccentrica rispetto ai presupposti applicativi dell’istituto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 3, siccome interpretato dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062): si sostanzia, infatti, in una “motivazione apparente” o “comunque, “obiettivamente incomprensibile” (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830); omette di considerare fatti decisivi, oggetto del contraddittorio tra le parti, come documentato dal ricorrente e come desumibile dalla sintesi dei motivi di appello: vale a dire la patologia accusata dal richiedente e la sua conseguita integrazione lavorativa, quali situazioni, che una volta comparate alla condizione di vita dello straniero nel suo Paese di origine, sarebbero suscettibili di integrare i presupposti per il riconoscimento in suo favore del diritto alla protezione umanitaria.
4. Tanto impone che la sentenza impugnata sia cassata, restando assorbito l’altro motivo d’impugnazione, con il conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, che, in diversa composizione, provvederà a ripetere il giudizio integrando la motivazione nei termini anzidetti e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021