Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37253 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4475-2019 proposto da:

ITALFONDIARIO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, la quale agisce non in proprio ma in nome e per conto della società

SIENA NPL 2018 S.R.L., domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE DI MICELI;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via della GIULIANA n. 101, presso lo studio dell’avvocato DINO CAUDULO, rappresentata e difesa dagli avvocati DANILO GIRACELLO e MAURIZIO ALFERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2218/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Italfondiario S.p.a., in nome e per conto della Siena NPL 2018 S.r.l. quale cessionaria del credito da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., ricorre, con atto affidato a un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 2218 del 12/11/2018, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca, sul rigetto della domanda di revocatoria di donazione di quattordici immobili da parte di F.S. alla sorella F.F..

Resiste con controricorso F.F., nella qualità di successore di F.S., deceduto in corso di causa.

La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La proposta di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

Non risulta il deposito di memorie.

L’unico motivo di ricorso è così articolato: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e (o) falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 2901 c.c., n. 1, e artt. 2727 e 2729 c.c., e deduce che la sentenza della Corte territoriale non ha, illogicamente, ritenuto sussistente l’intendimento nocivo (cd. animus nocendi) in capo a F.S. in quanto detto intendimento doveva ritenersi presunto, in considerazione del fatto che il donante era fratello della donataria e era rimasto ad abitare, pur dopo la donazione, in uno degli immobili. Ulteriore ragione di critica è posta con riferimento alle parti della motivazione concernenti il mancato assolvimento di oneri di adeguata tutela delle proprie ragioni da parte della banca, quali l’avere fornito comunicazione a F.S. dell’andamento del rapporto con la debitrice principale Soc. coop. a r.l. Spigadoro e il non avere agito tempestivamente e comunque nei confronti anche degli altri due garanti.

Il mezzo è infondato.

L’esposizione del motivo si limita, per una facciata e oltre, a riportare massime di giurisprudenza, con riferimento al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per il resto critica il ragionamento della Corte territoriale facendo riferimento a circostanze di fatto non portate alla cognizione giudiziale nelle fasi di merito o, quantomeno, senza indicare dove ciò sarebbe stato fatto, e lamentando sostanzialmente un ragionamento presuntivo insufficiente da parte dei giudici di merito.

Il motivo, in detta prospettiva, è infondato, in quanto (Cass. n. 03541 del 13/02/2020 Rv. 657016 – 01): “In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso”.

Nell’esposizione del mezzo, inoltre, non è adeguatamente censurato l’accertamento di fatto, adeguatamente compiuto dai giudici di merito, relativo alla mancata consapevolezza, in capo al fideiussore della società in decozione, F.S. di recare pregiudizio alle ragioni del creditore (la Soc. coop. a r.l. Spigadoro), con conseguente ritenuta insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria. Sul punto la sentenza impugnata ha, congruamente, evidenziato che l’istituto di credito si era limitato a produrre in giudizio il decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Agrigento nei confronti di F.S. e degli altri fideiussori della società.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

La spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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