LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24554 del 2020 proposto da:
I.G., domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO SPAGNA MUSSO e GIUSEPPE VERDE;
– ricorrente –
contro
M.C., GENERALI ITALIA S.P.A., *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3805/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/06/2020;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
A seguito di una incidente in bicicletta, occorsogli il 05/04/2013 in Pozzuoli, consistente in una caduta dal mezzo per essere stato urtato da un’autovettura, a causa del quale riportò lesioni, I.G. convenne in giudizio l’investitore o meglio, il conducente dell’autovettura che l’aveva urtato, M.C., e la sua compagnia assicuratrice per la responsabilità civile auto, Generali Italia S.p.a..
La domanda a venne rigettata in primo grado, dal Giudice di Pace di Napoli e anche in appello, dal Tribunale di Napoli.
Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a tre motivi di ricorso, I.G..
La causa è stata avviata alla trattazione secondo il ricorso di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
M.C. e la S.p.a. Generali sono rimasti intimati.
La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità, e comunque di infondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata.
Il ricorrente ha depositato memoria nelle nella quale ha ribadito le proprie prospettazioni.
Il ricorso contiene tre motivi: il primo deduce omesso esame di fatto decisivo, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per aere il Tribunale omesso di valutare e comunque male interpretato la dichiarazione testimoniale.
Il secondo mezzo deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente.
Il terzo motivo censura la sentenza d’appello in base allo stesso parametro del precedente per motivazione apparente “in quanto resa per relationem”.
Il ricorso è fondato, in una valutazione complessiva dei motivi d’impugnazione secondo e terzo, che sono strettamente connessi.
La motivazione offerta dal giudice dell’impugnazione di merito è apparente, in quanto si attesta su considerazioni di carattere generale (anche laddove compie dei richiami della giurisprudenza di legittimità) ma non vaglia, così come era stato chiesto in appello (tanto risultando dalla completa prospettazione dei motivi d’appello nel ricorso di legittimità) i vizi specifici addotti, come, anzitutto, il contenuto della testimonianza dell’unico teste escusso, che il Giudice di Pace ritenne inattendibile, effettuando dei rilievi sulla dichiarazione testimoniale che non sono compatibili con quanto il ricorrente ha trascritto sul contenuto della stessa, essendosi il Tribunale limitato ad attestarsi sull'”inattendibilità dell’unico teste escusso in corso di causa oltre che la genericità delle sue dichiarazioni e l’assenza di elementi probatori oggettivi di riscontro”.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, per nullità della motivazione.
Il ricorso è accolto.
La sentenza del Tribunale di Napoli è cassata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, allo stesso Tribunale, in persona di diverso magistrato, che nel deciderla dovrà attenersi a quanto in questa sede statuito.
L’accoglimento dell’impugnazione esclude l’applicabilità della doppia imposizione del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
PQM
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021