LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28972 del 2020 proposto da:
A.M., domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIER PAOLO POGGI;
– ricorrente –
contro
A.M., A.K., PRISMA SPV, A.L., A.G. S.R.L., COLABETON S.R.L., EQUITALIA CERIT S.P.A., L.G.P., M.L., P.A., UNICREDIT S.P.A.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 18/09/2020;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTO E DIRITTO
E’ impugnata dal ricorrente A.M., in controversia insorta in ambito esecutivo, un’ordinanza interinale, di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione, e di fissazione del termine per l’instaurazione del giudizio di merito del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Arezzo, emanata il 18/09/2020.
Non risulta la costituzione delle controparti.
La controversia è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità, e comunque di infondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memoria.
Il Collegio ritiene che debba darsi seguito all’orientamento, oramai costante, di questa Corte (Cass. n. 30300 del 20/11/2019 Rv. 656163 01): “In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, abbia dichiarato chiusa la fase sommaria ed inammissibile l’opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili previsti dall’art. 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito, atteso che la pronuncia conclusiva della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero dare inizio autonomamente al giudizio a cognizione piena, all’esito del quale conseguire una decisione sull’opposizione; non assume neppure rilievo, in senso contrario, la circostanza che si sia provveduto sulle spese, posto che nella struttura delle opposizioni, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, e degli artt. 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, il giudice dell’esecuzione, quando chiude la fase sommaria davanti a sé, deve pronunciarsi necessariamente sulle relative pese, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell’ambito del giudizio di merito.”, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Non v’e’ luogo a provvedere sul regolamento delle spese, non avendo alcuna controparte svolto difesa nella presente sede.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021