Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37256 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10055/2015 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.B.A., nella qualità di liquidatore della D.B. Uomo Srl in Liquidazione.

– intimati –

avverso la sentenza n. 9250/51/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/09/2021 dal consigliere Dott. Francesco Federici;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. De Matteis Stanislao che ha chiesto che la Corte cassi, senza rinvio, la sentenza impugnata.

Conseguenze di legge.

RILEVATO

che La D.B. Uomo s.r.l. in liquidazione, nella persona del suo liquidatore, propose ricorso avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva contestato la contabilizzazione di costi relativi ad operazioni ritenute inesistenti perché poste in essere con una società cartiera. L’atto impositivo, notificato il 5/11/2009, afferiva alla contabilità e al reddito relativo al 2004, annualità nel corso della quale la società aveva svolto normale attività. Il ***** essa era stata messa in liquidazione, il ***** aveva cessato l’attività, il ***** era stata cancellata dal registro delle imprese.

Nel contezioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza n. 424/02/2012 accolse il ricorso, riconoscendo la nullità dell’avviso di accertamento per aver attinto un soggetto giuridico estinto. La decisione fu impugnata da entrambe le parti: dall’Amministrazione finanziaria, che insisteva sulla legittimità del suo operato per essere stata oggetto d’accertamento una annualità d’imposta in cui la società era ancora operativa; dalla contribuente, che evidenziando il difetto di legittimazione passiva, aveva contestato la compensazione delle spese processuali. Con la pronuncia n. 9250/51/2014, ora al vaglio della Corte, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con un motivo. La resistente non si è costituita.

Nell’adunanza camerale del 14 settembre 2021 la causa è stata trattata e decisa. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, eccependo l’improcedibilità del ricorso introduttivo e chiedendo la cassazione della sentenza senza rinvio.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di censura l’Agenzia delle entrate si duole della violazione del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto che l’estinzione della società, ai sensi dell’art. 2495 c.c., ha effetto quando siano trascorsi cinque anni dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. Sostiene che la modifica del quadro normativo fugherebbe ogni dubbio sul fatto che l’estinzione della società produce effetti non dal momento della cancellazione ma trascorso un quinquennio dalla stessa. Legittimo sarebbe stato pertanto l’accertamento eseguito e l’atto impositivo.

La questione della cancellazione, anche volontaria, della società dal registro delle imprese e della sua estinzione ha ricevuto attenzione dalla giurisprudenza come dalla dottrina, ed è regolamentata dall’art. 2495 c.c., trovando tale ultima disciplina applicazione, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, quando trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi della previsione contenuta nel D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, che della norma codicistica costituisce una integrazione nei limiti della sua area applicativa.

Sulla applicabilità della indicata disciplina questa Corte ha peraltro chiarito che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società opera soltanto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nonché degli altri enti creditori o di riscossione indicati, limitatamente a tributi o contributi. Ciò tuttavia afferisce esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto a partire dal 13 dicembre 2014 o successivamente. La norma infatti reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva (Cass., 2 aprile 2015, n. 6743; 21 febbraio 2020, n. 4536).

Ebbene, nel caso di specie risulta incontestato che la cancellazione della società è avvenuta il 17 novembre 2006, così che il differimento quinquennale sarebbe inapplicabile.

Sennonché, al di là della infondatezza del motivo di censura articolato dall’Amministrazione finanziaria, e come correttamente evidenziato dalla Procura Generale nelle sue conclusioni scritte, emerge ex actis un motivo di improcedibilità dell’intero processo introdotto dalla contribuente, sollevabile d’ufficio anche in questa sede.

Se infatti la società era stata cancellata e si era estinta in epoca anteriore alla notificazione dell’avviso di accertamento, neppure il suo ex liquidatore aveva legittimazione a proporre il ricorso introduttivo. Questa Corte ha infatti avvertito che nel contenzioso tributario la cancellazione della società dal registro delle imprese, con la sua conseguente estinzione, prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore. Si elimina così ogni possibilità di prosecuzione dell’azione. Ne consegue che, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c. (Cass., 23 marzo 2016, n. 5736; 15 giugno 2018, n. 15844; 19 settembre 2019, n. 23365).

Nulla va liquidato in ordine alle spese del giudizio di legittimità per la mancata costituzione della resistente, mentre, atteso l’esito del giudizio, vanno compensate quelle dei gradi di merito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso introduttivo. Cassa la sentenza senza rinvio. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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