Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37263 del 29/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4956/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Angelini Finanziaria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaello Lupi e Claudio Lucisano, presso cui elettivamente domiciliano in Roma alla via Crescenzio n. 91;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 201/37/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 10 giugno 2013, depositata in data 9 luglio 2013 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2021 dal consigliere Giudicepietro Andreina.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso la Angelini Finanziaria S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 201/37/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 10 giugno 2013, depositata in data 9 luglio 2013 e non notificata, che ha accolto l’appello della contribuente, in controversia concernente l’impugnativa degli avvisi di accertamento, emessi nei confronti della società in qualità di consolidata e di consolidante, per maggiore Ires relativa all’anno di imposta 2005;

la fattispecie riguarda la corretta applicazione della normativa sul consolidato fiscale nell’anno di riferimento;

la società, in qualità di consolidata, aveva compreso nell’utile di bilancio per l’anno 2005 l’importo del 5% dei dividendi distribuiti da una società del gruppo, erroneamente non indicati nell’esercizio 2004;

aveva poi indicato il proprio reddito, ai fini della determinazione del reddito complessivo del consolidato, azzerando il risultato positivo con il riporto di perdite pregresse, relative a periodi precedenti all’opzione del consolidato;

in particolare la società, sostenendo l’inapplicabilità alla fattispecie in esame della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 106/E del 2007, sosteneva la correttezza del suo agire, in quanto l’ordinario regime di consolidamento dell’epoca prevedeva l’effettuazione in due tempi delle rettifiche di consolidamento in ordine alle perdite pregresse;

l’ufficio, invece, riteneva che la società consolidata non potesse far confluire nel reddito complessivo di consolidato le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione per il consolidato (T.u.i.r. ex art. 118, comma 2), detraendo tali perdite dall’imponibile complessivo, comprensivo dei dividendi che erano esclusi dalla formazione del reddito globale (T.u.i.r., ex art. 122);

la C.t.r., con la sentenza impugnata, preso atto della documentazione depositata e della correttezza dei dati esposti nella dichiarazione, non contestati dalle parti, riteneva di confermare la sentenza di primo grado, in quanto l’ufficio basava le proprie pretese su di una risoluzione successiva alla presentazione del modello unico, compilato seguendo le istruzioni ministeriali;

a seguito del ricorso, la società resiste con controricorso;

il ricorso, fissato una prima volta nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2020, veniva rinviato a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso n. 4956/2014 e nuovamente fissato per la Camera di Consiglio del 29 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la controricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo, con allegata documentazione, D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, comma 10, al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione;

successivamente ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, conv. dalla L. n. 134 del 2018, con compensazione delle spese di lite.

CONSIDERATO

che:

nelle more dell’udienza, parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, comma 10, al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione;

il contribuente ha anche depositato documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell’importo previsto per il perfezionamento della definizione, chiedendo, con successiva memoria, a questa Corte di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;

vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136;

rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

che, pertanto, ai sensi di tale D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;

che ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;

l’esito del giudizio per causa sopravvenuta esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472