Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37264 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 25214/2017 proposto da:

Calciso Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cremera n. 1, presso lo studio dell’avvocato Formiconi Antonio, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuliano Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

Becom S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Z.M., già titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Vespucci n. 34, presso lo studio dell’avvocato Cecere Enrico, rappresentati e difesi dall’avvocato Coppola Roberto, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale subordinato;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1307/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

La ditta Z.M. stipulò con la società Reti e Sviluppo un contratto finalizzato alla realizzazione di un centro commerciale “*****” nella città di *****. A sua volta Reti e Sviluppo stipulò un contratto di appalto per la realizzazione dei lavori con la Calciso società consortile a r.l. (di seguito Calciso). In corso d’opera Z. risolse il contratto con Reti e Sviluppo e stipulò un nuovo contratto con Calciso nel quale le parti precisarono che ” Z.M. intendeva subentrare nel contratto stipulato tra Reti e Sviluppo e Calciso assumendo tutti i diritti ed obblighi del committente”.

In virtù della clausola compromissoria devolutiva di tutte le controversie alla cognizione di un collegio arbitrale, la Calciso promosse un procedimento arbitrale nei confronti di Z.M. al fine di ottenere il pagamento di quanto ancora dovutole da Reti e Sviluppo per i lavori eseguiti prima del subentro nel contratto di appalto della ditta Z..

Il Collegio arbitrale con lodo in data 10/6/2009, dichiarata la propria competenza, accolse la domanda proposta da Calciso ritenendo che il contratto stipulato tra Z. e Calciso dovesse essere interpretato nel senso che il subentro della ditta Z. a Reti e Sviluppo doveva coprire tutti i diritti ed obblighi del committente ivi comprese le obbligazioni preesistenti assunte da Reti e Sviluppo nei confronti di Calciso.

Avverso tale lodo Z.M. propose impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5 e comma 2, innanzi la Corte di Appello di Napoli la quale, diversamente interpretando la volontà delle parti come emergente dal contratto ed in particolare attribuendo all’espressione centrale del contratto sottoposto all’operazione ermeneutica e cioè al verbo “subentrare” un diverso significato, accolse l’impugnazione avverso il predetto lodo arbitrale e rigettò la domanda di pagamento di Calciso avanzata nei confronti di Z. in relazione alle obbligazioni assunte da Reti e Sviluppo nei confronti della stessa Calciso, disponendo altresì per le relative restituzioni.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione la Calciso affidato a due motivi e memoria. Z.M. resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Calciso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 829 e 830 c.c., nonché art. 1362 c.c. e segg., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché Corte di Appello di Napoli ha ritenuto che la impugnazione da parte di Z.M. del lodo arbitrale fosse ammissibile in quanto non afferente a contestazioni sul merito della decisione arbitrale mentre, al contrario, la Corte di Appello ha annullato il lodo proprio con argomentazioni di merito sulla interpretazione del contratto utilizzabili solo nella fase rescissoria, mischiando così le due fasi rescindente e rescissoria, sebbene l’impugnazione del lodo arbitrale non risulti consentita per questioni attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri o che comunque riguardano direttamente il merito della controversia.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello di Napoli ha errato nel ritenere che il verbo subentrare esprime l’azione di subentrare al posto di un altro senza effetti retroattivi rispetto ai diritti già maturati.

Con due motivi di ricorso incidentale condizionato Z.M. denuncia, nel primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1337,1375 c.c., per violazione del principio di buona fede e correttezza nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché Corte di Appello di Napoli non ha valutato il comportamento tenuto dalle parti.

Nel secondo motivo denuncia nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., comma 3 e violazione e falsa applicazione degli artt. 1272 e 1325,1418 c.c.artt. 1362 c.c. e segg., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per carenza dell’oggetto del contratto.

Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbiti i restanti motivi ed il ricorso incidentale condizionato.

E’ opportuno premettere che, come correttamente rilevato dal giudice a quo, il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l’annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d’Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c. (Cass. n. 20880 dell’08/10/2010).

Ciò premesso la sentenza impugnata della Corte di Appello di Napoli ha ritenuto in via rescindente la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 3, per violazione delle norme di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, nella parte in cui il lodo ha dichiarato Z. obbligato in forza del subentro a pagare a Calciso le preesistenti obbligazioni assunte nei confronti di quest’ultima da Reti e Sviluppo. La Corte, scendendo nel merito delle varie opzioni interpretative possibili, ha centrato la nullità del lodo sull’attribuzione al termine “subentrare” nel contratto un significato diverso da quello attribuitovi invece dal Collegio arbitrale. Così facendo però non si è limitata alla verifica della corretta graduazione dei criteri ermeneutici codicistici ma ha ampiamente oltrepassato questo limite, entrando nel significato e contenuto delle parole e conseguentemente delle clausole contrattuali.

Come correttamente assume il ricorrente la Corte aveva lo stesso potere di sindacare che ha la Corte di legittimità in tema di interpretazione del contratto (Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009) in riferimento alla violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e vizi di motivazione: “Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra”.

Sullo stesso tenore Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 secondo la quale “In tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito”.

La Corte d’Appello pertanto ha erroneamente accolto una opzione interpretativa diversa il che, secondo il costante orientamento sopra indicato, non le era consentito.

L’accoglimento del primo motivo di violazione di legge (del tutto ammissibile in quanto lamenta la violazione dei limiti del sindacato rimesso al giudice d’appello in sede di impugnazione del lodo) assorbe gli ulteriori motivi al pari del ricorso incidentale che, ancorché condizionato è altrettanto assorbito.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso principale assorbiti i restanti motivi nonché il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione, il 24 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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