LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35515/2018 proposto da:
P.M.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Bilotta Mauro, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Pa.An.Fr., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Moro Francesca, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Restauro Archeologico Sardegna Società Cooperativa a Responsabilità
Limitata in Liquidazione;
– intimato –
avverso la sentenza n. 424/2017 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –
SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, pubblicata il 10/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Pres. Dott. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 5 gennaio 2002, Pa.An.Fr. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari, la Restauro Archeologico Sardegna soc. coop. a r.l., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per effetto dell’occupazione illegittima di circa 1000 mq. di fondo di sua proprietà, situato nel territorio del Comune di Sassari. Esponeva di avere alienato, con rogito notarile del 28 luglio 1993, alla predetta cooperativa – che vi aveva realizzato un condominio, ponendo in essere anche le relative “opere di urbanizzazione poste a suo carico come da convenzione stipulata con l’amministrazione comunale” un appezzamento di terreno, e che nell’esecuzione dei lavori la convenuta aveva occupato illegittimamente circa 1000 mq. di terreno attiguo e non ricompreso nella vendita, per realizzarvi una strada, ed aveva altresì illegittimamente riempito con materiale di risulta ulteriori mq. 500 di un fossato esistente in prossimità di un costone roccioso. Tale attività era stata compiuta all’interno della recinzione del cantiere predisposto dalla cooperativa, che ricomprendeva anche l’area da urbanizzare oggetto della vendita.
1.1. Nel giudizio veniva evocato in garanzia l’ing. P.M.A., quale coprogettista delle opere di urbanizzazione e direttore dei lavori, sul presupposto che il medesimo fosse l’unico responsabile per l’eventuale “errore di tracciamento e posizionamento dell’opera, qualora l’area occupata secondo la citazione si fosse dimostrata difforme dal progetto comunale”. Il terzo chiamato, costituitosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
1.2. Con sentenza n. 1530/2012, il Tribunale adito accoglieva la domanda del Pa., condannando in solido il P. e la Cooperativa Restauro Archeologico Sardegna al risarcimento dei danni subiti dall’attore, quantificati in Euro 84.833,30, oltre alle spese di lite.
2. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 424/2017, depositata il 10 novembre 2017, rigettava l’appello proposto da P.M. – il quale aveva, altresì, dedotto, in via pregiudiziale, anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario – condannando l’appellante, in solido con la cooperativa Restauro Archeologico Sardegna, alle spese del grado di giudizio.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.M.A. nei confronti di Pa.An.Fr. e della Restauro Archeologico Sardegna soc. coop a r.l. affidato a sei motivi, illustrati con memoria. Il resistente Pa.An.Fr. ha replicato con controricorso. La cooperativa intimata non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, P.M.A. denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la causa devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.
1.1. Deduce l’istante che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che – stando alla “prospettazione attorea” – la domanda risarcitoria proposta dal Pa. nei confronti della cooperativa Restauro Archeologico Sardegna – che aveva realizzato la strada in esecuzione della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Sassari” – ed estesa al terzo chiamato P., per effetto della sua chiamata in garanzia propria, fosse fondata sul mero fatto materiale dello sconfinamento rispetto al progetto ordinario. E ciò, tanto per la domanda di risarcimento del danno per l’occupazione di una parte di terreno non costituente oggetto di compravendita, per la realizzazione della strada, quanto per il riempimento del fossato con il riversamento di materia di riporto.
1.2. Sostiene, per contro, il ricorrente che la pretesa azionata in giudizio dall’originario attore rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al quale è attribuita la giurisdizione in materia urbanistica, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 e successive modifiche.
1.3. Il motivo deve ritenersi fondato, senza necessità della rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., essendosi queste ultime – come si dirà già pronunciate sulla medesima questione.
1.3.1. A tal fine, va anzitutto rilevato che la moltiplicazione delle ipotesi di giurisdizione esclusiva e la consistenza delle materie ad essa attribuite comportano che, in sede di determinazione della giurisdizione, fermo restando il criterio di riparto fondato sul binomio diritti-interessi, debba preliminarmente verificarsi l’eventuale appartenenza della controversia a materia di giurisdizione esclusiva, con la necessità, dettata dalla complessità nell’identificazione dei confini delle materie stesse (particolarmente, riguardo all’urbanistica, se si controverta su aspetti di gestione del territorio, se sia ravvisabile l’esercizio di poteri amministrativi o viceversa un comportamento senza potere, se il soggetto che se ne sia reso autore sia pubblico o a questo equiparato), di apprezzare elementi probatori acquisiti al processo, valutabili, non già ai fini della decisione di merito, ma ai soli effetti dell’identificazione del giudice munito di giurisdizione (Cass. 22/10/2007, n. 22057; Cass. Sez. U., 19/04/2007, n. 9325).
1.3.2. Se ne deve inferire che ha errato, nel caso di specie, la Corte d’appello nell’affermare che l’eccezione di difetto di giurisdizione – correttamente, del che non dubita neppure il giudice a quo, fatta valere dal terzo chiamato in garanzia propria, al quale la domanda attorea si estende e che, quindi, è un soggetto dello stesso unitario giudizio (Cass., 29/11/2016, n. 24294) – sarebbe infondata, in quanto dedotta sulla base di un dato emerso dall’istruttoria di primo grado, e segnatamente della c.t.u.. Tale dato è costituito dall’avere l’ausiliario evidenziato che l’occupazione illegittima del terreno del Pa. era stata effettuata nella corretta esecuzione senza, dunque, alcuno sconfinamento – del progetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, comprese nell’ambito del Piano del PRG, attuativo, oggetto della convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comune di Sassari e la cooperativa Restauro Archeologico Sardegna.
La sentenza di primo grado, recependo le risultanze della c.t.u. aveva, pertanto, evidenziato che la realizzazione della strada era stata effettuata, sulla predetta area di circa 1000 mq., non rientrante nella vendita summenzionata, “sulla base di un progetto regolarmente approvato (al che comunque prevedeva l’occupazione dei terreni del Pa.”, senza alcuno sconfinamento, o traslazione o errore di tracciamento. Tanto vero che la stessa sentenza di appello ha accertato che tale opera, come pure il riempimento del fossato, erano entrambi indicati sul cartello apposto sul cantiere; il che evidenziava “l’esistenza di un progetto anche riguardante il riempimento del fossato”.
1.3.3. Da quanto suesposto discende, con piena evidenza, che la realizzazione delle opere in questione, che ha comportato l’illegittima occupazione di parti dei suolo dei Pa. non cedute alla cooperativa, è avvenuta in esecuzione della convenzione di lottizzazione, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, da quest’ultima stipulata con il Comune di Sassari.
1.3.4. Orbene, a convenzione urbanistica volta a disciplinare, con il concorso del privato proprietario dell’area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici, deve assimilarsi ad un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990, art. 11); sicché le controversie che ne riguardano la formazione, la conclusione e l’esecuzione appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 (oggi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), (Cass. sez. U., 05/10/2016, n. 19914; Cass. Sez. U., 03/02/2011, n. 2546; Cass. sez. U., 20/11/2007, n. 24009).
2. Per le ragioni esposte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso, concernenti il merito della vicenda.
3. Concorrono giusti motivi – tenuto conto delle ragioni della decisione, limitata all’esame di una questione pregiudiziale – per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia; dichiara interamente compensate fra e parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021