LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PARRI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 690-2020 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO PAPIO 15, presso lo studio dell’avvocato ANGELO BONITO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.T.L., e I.C., nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società in accomandita semplice EMOTEST del Dott. C.I. & CO. SAS, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSARIO FRANCESCO CRUDO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1332/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CALAFIORE DANIELA.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Napoli ha accolto il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5, proposto M.T.L. ed EMOTEST del dottor C.I. & c., nei confronti dell’ASL NAPOLI 1 Centro, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 8345/2017, che aveva riformato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta dalla medesima società al fine di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’ASL NAPOLI 1 CENTRO di corrispondere, per tutte le prestazioni ricevute dal Centro, il contributo ENPAB del 2% per la quota della società facente capo ai biologi iscritti all’ENPAB, con condanna della detta ASL al pagamento di quanto dovuto per il mancato versamento del contributo integrativo maturato sulle prestazioni relative al periodo gennaio 2008 – marzo 2010, oltre accessori;
la Corte territoriale ha rilevato che per i periodi precedenti, sino all’anno 2007, con una sentenza del Tribunale di Napoli non impugnata (del 20 maggio 2009), si era formato il giudicato favorevole alla pretesa del Centro di analisi, per cui esso non poteva che riflettersi sulla vicenda in esame essendo rimasti immutati i presupposti ivi accertati per il perfezionamento dell’obbligo contributivo oggetto di causa;
avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’ASL Napoli 1 Centro sulla base di due motivi;
resistono con controricorso M.L., e I.C., n.q. di legale rappresentante di EMOTEST del dottor C.I. & c. s.a.s.; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, è stata comunicata alla parte.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112,113,115,116 e 324 c.p.c. in quanto non si sarebbe dovuto attribuire rilievo al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Napoli che avevano riconosciuto l’obbligo di corrispondere il contributo essendo ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia di obblighi previdenziali di durata;
con il secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., della L. n. 234 del 2004 e dell’art. 12 preleggi, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la motivazione addotta dalla Corte d’appello, che aveva escluso la rilevanza della L. n. 234 del 2004 per ragioni meramente cronologiche, aveva riguardato la sola efficacia del giudicato esterno intervenuto tra le parti senza esaminare la possibilità di fare applicazione analogica della detta legge;
il primo motivo è infondato;
la Corte d’appello ha richiamato precedenti di legittimità (tra questi Cass. n. 20765 del 2018) secondo cui, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento la Corte territoriale ha ritenuto applicabili i suddetti principi alla fattispecie oggetto di causa, in ragione della pacifica identità della situazione di fatto e della permanenza delle condizioni già accertate con le precedenti sentenze irrevocabili, e quindi precluso ogni riesame delle questioni di fatto e di diritto a causa dell’efficacia del giudicato esterno proiettata anche sul periodo gennaio 2008-marzo 2010;
la ricorrente sostiene che la Corte di merito abbia errato nel ritenere che il giudicato esterno (formatosi sulla sentenza n. 15435 del 2009 del Tribunale di Napoli), relativo all’accertamento dell’obbligo dell’Asl Napoli 1 Centro di corrispondere il contributo ENPAB del 2% per le prestazioni ricevute dal ricorrente sino a dicembre 2007, potesse estendere i suoi effetti anche ai fini del riconoscimento del diritto al contributo per il periodo 2008-20100 la sentenza impugnata ha deciso le questioni in diritto uniformandosi ai principi enunciati da questa S.C. e che qui si intende ribadire;
si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass. 20765 del 2018);
difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione; e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell’intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass. n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009);
l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall’autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie originante l’obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del 2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario);
nel caso in esame, deve ritenersi formato, per effetto delle sentenze irrevocabili, il giudicato sull’obbligo dell’ASL di rimborsare il contributo ENPAB per i singoli periodi in cui ha utilizzato le prestazioni del controricorrente quale biologo convenzionato;
la Corte d’appello ha accertato la “pacifica identità della situazione di fatto e quindi…la permanenza delle condizioni già accertate con i precedenti giudicati”, relative ad un segmento del rapporto giuridico connotato da obbligazioni periodiche, con conseguente esclusione dell’intervento di elementi varia;
sulla base di tale accertamento in fatto, qui non censurato e non censurabile, la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi sopra enunciati e si sottrae quindi al dedotto vizio di violazione di legge;
il Collegio non ritiene invece pertinenti, in quanto relativi a situazioni non comparabili con quella oggetto di causa, i precedenti invocati nel ricorso (Cass. n. 19720 del 2007; n. 5108 del 2002) relativi a pluralità di controversie tra le stesse parti aventi ad oggetto pretese retributive identiche ma relative a diversi periodi del medesimo rapporto oppure (Cass. n. 7487 del 2000; S.U. n. 10933 del 1997) concernenti l’inidoneità del giudicato a precludere un autonomo accertamento in relazione ad un successivo periodo contributivo;
il secondo motivo di ricorso è assorbito in ragione degli effetti del giudicato;
per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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