Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37277 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21600/2018 proposto da:

OLEODINAMICA IRPINIA s.r.l. con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli via Andrea D’Isernia 16 presso lo studio dell’avv. Pierpaolo Ardolino che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

COMUNE DI NOLA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall’avv. Maurizio Renzulli elettivamente domiciliato in Roma via F. Denza 50/A presso lo studio dell’avv. Nicola Laurenti;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 383/18 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata l’8 gennaio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. RUSSO Rita.

RILEVATO

che:

La società contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla Tarsu 2013, contestando la sussistenza dei presupposti per la imposizione. Il ricorso è stato respinto in primo grado.

Ha proposto appello la società contribuente, ribadendo la insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della imposizione deducendo di non essere possessore ovvero occupante del compendio industriale oggetto di tassazione, l’assenza di cassonetti, la irregolarità del ruolo per mancanza di sottoscrizione. Il giudice d’appello ha respinto l’eccezione relativa alla regolarità della sottoscrizione del ruolo rilevando che i ruoli possono essere formati e resi esecutivi anche in via centralizzata dal sistema informatico; nel merito rileva che la tassa è dovuta per il solo fatto dell’occupazione e ogni deduzione difensiva relativa alla deroga o al diritto alla riduzione della tariffa deve essere sottoposta all’ente impositore prima della tassazione e cioè dedotta nella denuncia originaria o in quella di variazione; la stessa regola – rileva il giudice d’appello – può applicarsi all’eccezione di carenza di legittimazione in quanto locatore dell’immobile, che andava rappresentata al Comune di Nola con la produzione del contratto di locazione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a tre motivi.

Ha resistito con controricorso il Comune di Nola, non si è costituita Agenzia delle entrate – Riscossione.

La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata nel 6 ottobre 2021.

RITENUTO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, l’omessa pronuncia sull’eccezione riguardante il mancato regolamento di assimilazione rifiuti e quindi sull’esigibilità della pretesa tributaria, con violazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza.

La parte deduce che l’eccezione di inesigibilità della pretesa creditoria per mancanza del regolamento di assimilazione dei rifiuti industriali a quelli urbani, riportata a pagina 11 e 12 dell’atto d’appello, nonché a pagina 5 del ricorso di primo grado, non è stata esaminata dalla Corte risultando omessa qualunque pronuncia al riguardo. Deduce che poiché si tratta di un capannone industriale, in esso si producono rifiuti industriali e cioè rifiuti speciali e la mancanza di un regolamento di assimilazione costituisce circostanza assorbente sulla esigibilità della tassa.

Con il secondo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento alla mancata valutazione da parte del giudice d’appello delle prove fornite dal contribuente sulla mancata raccolta dei rifiuti ad opera del Comune di Nola. La parte deduce di avere depositato in atti rilievi fotografici attestanti la mancata presenza di cassonetti nell’area in questione, sicché si appalesa inverosimile la raccolta dei rifiuti nonché dichiarazione sostitutiva di un atto notorio a firma del legale rappresentante della società proprietaria del capannone, nel quale lo stesso afferma la mancata raccolta di rifiuti nell’area industriale in questione.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

Il giudice d’appello si è pronunciato anche su queste eccezioni e deduzioni difensive perché ha rilevato che ogni causa di esenzione o riduzione dell’imposta e in genere ogni deduzione difensiva di merito, dovuta a fatti contingenti, doveva essere preventivamente rappresentata all’ente impositore, con ciò rendendo una motivazione unitaria e assorbente rispetto a tutte le eccezioni di merito proposte dalla parte.

2.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63, con riferimento all’eccezione del ricorrente in merito alla riduzione tariffaria per mancata raccolta di rifiuti nell’area industriale.

La parte deduce che le riduzioni ed esenzioni di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63, non sono ricollegate alla mancata raccolta di rifiuti e dunque a fatti esterni, ma attengono a peculiarità proprie dell’immobile tassato; diversa è la fattispecie della riduzione della tariffa per mancata raccolta prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, per la quale non vi è alcun obbligo del contribuente di procedere a denunciare tali fatti nella denuncia originaria o in quella di variazione. La contribuente rileva di avere dedotto il mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nell’area industriale per l’intero anno di riferimento, fornendo al riguardo documentazione probatoria attestante la circostanza.

Il motivo è infondato.

La previsione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, enuncia il principio generale che il tributo è dovuto per occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e dispone altresì al comma 2 che “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. Si tratta quindi di un principio di carattere generale che impone al contribuente di rendere noto all’ente i presupposti delle esenzioni e riduzioni (si veda in tema Cass. civ. n. 3772/2013 e Cass. civ. n. 19469/2014).

Questo principio può ritenersi operativo anche per la riduzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, posto che l’accertamento della mancata raccolta non può eseguirsi ex post in mancanza di documentazione di data certa e riferimenti cronologici precisi.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte costituita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Nola che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, Euro 200,00 per spese non documentabili, spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio da remoto, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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