LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5149/2020 proposto da:
K.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3121/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/07/2019 R.G.N. 3207/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte d’appello di Venezia ha confermato la ordinanza di primo grado di rigetto della domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria avanzata da K.D., cittadino del Mali;
1.1. dalla sentenza impugnata emerge che il K. ha motivato l’allontanamento dal Paese di origine con le minacce di morte ricevute dal padre, prete di una chiesa senza nome, che voleva battezzarlo e convertirlo al cristianesimo contro la sua volontà;
1.2. il giudice di appello, confermata la valutazione di prime cure in merito alla non credibilità del narrato, ha escluso sulla base delle fonti consultate che l’area di provenienza del richiedente fosse investita da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; ha escluso i presupposti per la protezione umanitaria in difetto di elementi idonei a definire la presumibile durata di esposizione a rischio;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso K.D., sulla base di nove motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denunzia nullità della sentenza per apparenza di motivazione;
2. con il secondo deduce motivo omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti;
3. con il terzo motivo deduce erronea applicazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nonché del D.L. n. 417 del 1998, art. 1, comma 5; violazione del dovere di cooperazione istruttoria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3;
4. i motivi, illustrati congiuntamente, censurano sotto vari profili la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente la protezione, valutazione che si assume frutto di affermazioni apodittiche, di travisamento delle dichiarazioni rese dal K., in particolare in punto di appartenenza religiosa, e di complessiva illogicità delle argomentazioni spese a sostegno del decisum;
5. con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa o generica indicazione delle fonti COI sulla base delle quali erano state tratte le informazioni relative alla situazione di violenza interna in Mali;
6. con il quinto motivo denunzia la violazione da parte del giudice di appello del dovere di cooperazione istruttoria del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 3, comma 8 e art. 35 bis, n. 9;
7. i motivi quarto e quinto, illustrati congiuntamente, denunziano il rigetto della domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), art. 360, comma 1, fondato su un’unica fonte, di lingua inglese, in violazione della prescrizione di cui all’art. 122 c.p.c.;
8. con il sesto motivo denunzia motivazione apparente per generica indicazione delle fonti COI di riferimento rispetto alla situazione del Mali;
9. con il settimo motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti;
10. con l’ottavo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis;
11. i motivi, sesto, settimo e ottavo, illustrati congiuntamente, censurano il rigetto della domanda di protezione umanitaria. Premesso che la grave situazione di sicurezza interna del Mali era stata posta a base non solo della domanda di protezione sussidiaria ma anche della domanda di concessione del permesso di soggiorno, stante la carenza in Mali di minime di sicurezza e la diffusa violazione dei diritti umani, si sostiene che la sentenza aveva affrontato solo superficialmente le problematiche di sicurezza interna del Mali escludendo per l’area di Kayes, di provenienza del richiedente, sulla base di fonti genericamente indicate e comunque non aggiornate la situazione di violenza generalizzata senza porsi nella prospettiva della protezione umanitaria;
12. con il nono motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti rappresentato dalla vicenda personale del richiedente anche relativamente al livello di integrazione economica e sociale in Italia, quale presupposto per l’accoglimento della domanda subordinata di protezione; evidenzia al fine del giudizio comparativo oltre alla violazione costante dei diritti umani in Mali anche l’assenza di tutela da parte dell’autorità statuali, nonché il fatto che i parenti più stretti avevano lasciato il mali rifugiandosi in altri Paesi;
13. il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di cui in prosieguo.
14. è fondata la censura, articolata nei primi tre motivi di ricorso, che denunzia apparenza di motivazione in relazione alla ritenuta non credibilità del racconto del richiedente;
14.1. è noto che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum. E’ stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09(2009 n. 20112);
14.2. nello specifico la Corte di merito ha ritenuto che la serie di circostanze riferite dall’esponente non giustificava la concessione della protezione in tutte le sue articolazioni; in particolare, ha evidenziato che il racconto del richiedente era stato svolto in maniera alquanto approssimativa senza il minimo riferimento di luogo e di tempo, che il K. si era contraddetto dichiarando dapprima di essere musulmano e poi senza religione e che questa ragione lo avrebbe spinto a rifiutare il battesimo voluto dal padre, che non si riusciva a capire come il genitore pretendesse di battezzarlo se era prete di una chiesa senza nome e che era singolare che il ricorrente non avesse saputo dare specificazione della religione praticata dal padre, il quale era a un tempo prete e coniugato; infine il giudice di appello ha evidenziato che nelle due audizioni il K. non aveva mai fatto riferimento alla situazione del paese di origine come fonte di effettivo pericolo;
14.3. la motivazione appare innanzitutto come “perplessa” in quanto non chiarisce se il racconto del richiedente, a prescindere dalla sua credibilità, già per il suo contenuto intrinseco, risultava inidoneo a delineare una situazione riconducibile ad una delle forme di protezione previste dal nostro ordinamento oppure se tanto derivava dalla complessiva non credibilità delle dichiarazioni rese (v. sentenza, pag. 5, punto 7);
14.4. in ogni caso, la valutazione di non credibilità è affidata a considerazioni che prima facie risultano inidonee a sorreggerla sotto il profilo della congruità e logicità; nel loro nucleo centrale le ragioni dichiarate dal ricorrente per giustificare la fuga dal paese di origine, vale a dire la minaccia rivoltagli dal padre – che aveva aderito al credo cristiano creando una “propria” chiesa – in seguito al suo rifiuto di farsi battezzare, non risultano intaccate né dal fatto che il K. in un primo momento aveva dichiarato di essere musulmano e poi di non appartenere ad alcuna religione, né dalla circostanza che l’odierno ricorrente non aveva saputo dare specifiche indicazioni sulla religione praticata dal genitore; la mancanza nel richiedente di informazioni a riguardo è coerente con il rifiuto del K. di aderire al credo religioso abbracciato dal padre; infine, del tutto incongrua si rivela la sottolineatura per cui “non si riesce a capire come il genitore potesse pretendere di battezzarlo se era prete di una chiesa senza nome” e la sottolineatura che il padre del richiedente fosse a un tempo prete e coniugato, in quanto in tal modo la Corte di merito mostra di applicare criteri di valutazione propri di confessioni religiose strutturate mentre nello specifico il K. aveva chiarito che il genitore, aderito al credo cristiano, aveva fondato una propria “chiesa”; tanto rende plausibile che tale chiesa fosse “senza nome”;
15. le censure articolate con i motivi quarto, quinto e sesto sono inammissibili nei profili che investono la fonte informativa utilizzata dalla Corte distrettuale per ricostruire la situazione del Mali in quanto, premesso che la lingua inglese è stata utilizzata solo per identificare il titolo della fonte COI di riferimento, per cui non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 122 c.p.c., parte ricorrente si limita in termini del tutto generici, senza evidenziare specifiche evoluzioni della situazione socio politica del Mali rispetto a quanto attestato dalla fonte in questione fino al giugno 2018, a contrastare l’accertamento del giudice di merito; né soccorre il riferimento, privo di data, al sito ufficiale della Farnesina atteso che nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale “*****”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (Cass. 8819/2020);
16. trova quindi applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria e sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (v. tra le altre, Cass. n. 26728/2019);
17. restano assorbite le ulteriori censure;
18. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese di lite alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021