LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19957/2016 proposto da:
G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO (Studio Legale Associato Aiello, Americo, Pastore) rappresentata e difesa dall’avvocato ISETTA BARSANTI MAUCERI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 239/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/03/2016 R.G.N. 796/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
Che:
1. la Corte d’Appello di Firenze, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di G.P. ed aveva dichiarato il diritto della ricorrente ad essere nuovamente inserita nelle graduatorie ad esaurimento in occasione delle operazioni di aggiornamento disposte per il triennio 2011/2014;
2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, ha in sintesi osservato che con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, la possibilità di nuovi inserimenti era stata limitata ai casi tassativamente indicati dal legislatore e ciò aveva determinato l’abrogazione implicita della precedente disciplina, dettata del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, che, invece, consentiva il reinserimento degli aspiranti cancellati a seguito della mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria;
3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.P. sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale non ha opposto difese con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha solo depositato atto di costituzione in giudizio al fine di poter partecipare all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che la V., in quanto già iscritta nelle graduatorie permanenti, era inclusa a pieno titolo nella platea dei destinatari del piano di stabilizzazione, la cui attuazione implicava il divieto di nuovi inserimenti, ma non impediva la reiscrizione degli aspiranti all’assunzione che avevano omesso solo di reiterare la domanda in occasione dei periodici aggiornamenti;
1.1. la ricorrente richiama della L. n. 143 del 2004, art. 1 bis e sostiene che ha errato il giudice d’appello nel ritenere abrogata la disposizione, atteso che l’abrogazione tacita è configurabile solo allorquando la nuova regolamentazione della materia sia del tutto inconciliabile, dal punto di vista sia logico che formale, con la precedente disciplina;
1.2. aggiunge che il giudice amministrativo, aderendo alla diversa interpretazione della normativa prospettata dai docenti, ha annullato i decreti ministeriali nella parte in cui non consentivano la reiscrizione dei docenti cancellati e sottolinea che alle pronunce si deve riconoscere efficacia erga omnes quanto agli effetti caducatori;
2. il ricorso è ammissibile e fondato;
quanto al primo aspetto va sottolineato che, seppure nella rubrica risulta erroneamente richiamato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non ravvisabile nella fattispecie, tuttavia lo sviluppo del motivo è chiaro nell’addebitare alla sentenza gravata il diverso vizio di violazione e falsa interpretazione della normativa rilevante ai fini della soluzione della questione controversa;
occorre al riguardo ribadire che il requisito di specificità dei motivi, imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, non va inteso in senso formale e non rende necessaria la previa esatta individuazione, nel titolo, dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, ma comporta solo l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad una delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. S.U. n. 17931/2013);
2.1. l’immissione in ruolo della ricorrente, intervenuta in corso di causa, non ha fatto venir meno l’interesse all’impugnazione, giacché la pronuncia di accertamento del diritto ad essere nuovamente iscritta nelle graduatorie per il triennio 2011/2014, nonché per quello successivo 2014/2017, condiziona la domanda di retrodatazione della nomina in ruolo e di risarcimento del danno che la V. ha dichiarato di voler azionare in separato giudizio;
3. il ricorso è fondato in quanto la sentenza impugnata contrasta con l’orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. n. 28250/2017, sviluppando le considerazioni già espresse da Cass. n. 5285/2017, ha affermato che “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401, in graduatorie ad esaurimento della L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 605, non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, convertito in L. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il D.M. n. 235 del 2014, nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato causa dell’omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza” (negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 33640/2021, Cass. n. 33191/2021, Cass. n. 31758/2021);
gli argomenti sottesi al principio di diritto enunciato, che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c., valgono anche a giustificare la disapplicazione, in parte qua, del D.M. n. 44 del 2011, che ha disciplinato le operazioni di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2011/2014;
5. in via conclusiva la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
6. non sussistono le condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello Firenze, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021