Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.37283 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5125/2020 proposto da:

I.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO FOLCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la PREFETTURA

– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1398/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/08/2019 R.G.N. 2441/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Torino ha confermato la ordinanza di primo grado di rigetto della domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria avanzata I.M., cittadino del Pakistan;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso I.M. sulla base di un unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando il mancato riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno sotto il profilo della mancata valorizzazione del percorso di integrazione e del lungo viaggio migratorio affrontato per raggiungere l’Italia;

2. in via preliminare deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato, essendo la delega stata conferita per la rappresentanza e l’assistenza “nel presente giudizio (RICORSO PER CASSAZIONE) in ogni sua fase e grado ivi compreso gravame, esecuzione od opposizione conferendo mandato a chiamare i terzi in causa, eseguire sequestri, procedimenti cautelari e speciali, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, istanze di fallimento e di insinuazione di credito fino a totale esaurimento, conferendo ogni più ampia facoltà di legge ivi compreso conciliare, i transigere, incassare, quietanzare, rinunziare, farsi sostituire, richiedere giudizio di equità, autorizzando a proporre domanda riconvenzionale l’Avv. Paolo Folco….”;

3. invero, la mancata specifica identificazione del provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione considerata unitamente alla incompatibilità con il giudizio di cassazione del tenore delle espressioni utilizzate nell’ambito del mandato difensivo, espressioni univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali e che alludono ad un contenzioso (ad es. in tema di insinuazione del credito nel fallimento e di procedure mobiliari e immobiliari) del tutto estraneo al tema della protezione internazionale, non consente di riferire la procura rilasciata al ricorso per cassazione avverso il provvedimento che risulta formalmente impugnato;

3.1. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura – principalmente a garanzia della stessa parte che la ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del conferente il mandato difensivo apposta in calce alla procura speciale (v., tra le altre, per tutte Cass. n. 25447/2020, Cass. n. 9173/2003);

4. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio non avendo il Ministero svolto attività difensiva;

5. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SS.UU. 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del procuratore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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