LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17820/2016 proposto da:
L.S., domiciliato ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE LACERRA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
e contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE BASILICATA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 457/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 30/12/2015 R.G.N. 426/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
Che:
1. la Corte d’Appello di Potenza ha respinto l’appello di L.S. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le domande, proposte nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, volte ad ottenere l’accertamento del diritto alla nomina in ruolo a tempo indeterminato, in qualità di docente della scuola secondaria superiore, nella classe di concorso A029 con decorrenza dall’anno scolastico 2012/2013 nonché il risarcimento dei danni tutti subiti a seguito dell’illegittimità della procedura seguita quanto alla scelta delle cattedre da coprire per l’anno in questione con supplenza annuale;
2. la Corte territoriale ha evidenziato che il Tribunale aveva respinto la domanda in quanto il Ministero aveva allegato e provato che il posto disponibile non poteva essere assegnato in ragione dell’esubero che si era verificato nella classe di concorso A030;
3. ha aggiunto che solo in grado d’appello l’originario ricorrente aveva sostenuto che risultava un posto residuo anche una volta eliminato il sovrannumero ed ha ravvisato in ciò un’inammissibile mutatio libelli perché nell’atto introduttivo il L. si era limitato a sostenere di avere diritto all’assunzione in quanto la docente che lo precedeva in graduatoria aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento ed anche a seguito della costituzione dei giudizio del Ministero aveva insistito su questa posizione, introducendo solo nel giudizio di appello un nuovo tema di indagine;
4. ha ritenuto, pertanto, inammissibile la produzione documentale ed ha rilevato che il prospetto dei dati sintetici relativo alla classe A029, che evidenziava il saldo positivo di un posto all’esito dei movimenti per l’anno scolastico 2012/2013, non poteva essere acquisito per le ragioni sopra indicate e comunque perché “irrilevante stante l’affermato esubero in graduatoria A030”;
5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.S. sulla base di sei motivi, illustrati da memoria, ai quali non ha opposto difese il Ministero, che ha solo depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa;
6. è rimasto intimato l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” e sostiene che ha errato il giudice d’appello nel ritenere che si fosse verificata una non consentita mutatio libelli, perché non era stato in alcun modo modificato il fatto costitutivo del diritto azionato, rappresentato dalla disponibilità di un posto nella classe di concorso A029, e la documentazione, erroneamente ritenuta inammissibile ed irrilevante, era proprio volta a dimostrare quella disponibilità;
1.1. il ricorrente denuncia, poi, il vizio motivazionale e rileva l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sottolineando anche la totale mancanza di argomentazioni a sostegno della ritenuta infondatezza della domanda risarcitoria;
2. la seconda censura addebita alla sentenza gravata la violazione del D.Lgs. n. 95 del 2012, art. 14, comma 17 e del D.M. n. 74 del 2012, perché, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, non era stata dimostrata l’indisponibilità della cattedra e, al contrario, risultava documentalmente provato che dei 98 docenti ricompresi nell’organico di diritto della classe A029 solo 97 erano in servizio;
3. il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di legge-violazione principi di imparzialità, correttezza e trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione-violazione del principio meritocratico” ed assume che il criterio della compensazione invocato dal Ministero è riferibile alla utilizzazione del personale e non all’immissione in ruolo, che deve necessariamente avvenire attingendo per il 50% dalle graduatorie di merito del concorso ordinario e per la restante quota dalle graduatorie ad esaurimento;
4. con la quarta critica il ricorrente si duole dell’omessa pronuncia su un motivo di gravame e dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla domanda di risarcimento del danno “per la illegittima procedura adottata per la scelta della cattedra relativa alla supplenza annuale attribuita al prof. L. relativamente alla classe di concorso A029”;
4.1. ribadito che con il ricorso di primo grado erano state formulate due distinte domande, di cui una inerente la non ottenuta immissione in ruolo e l’altra le modalità seguite dall’amministrazione per il conferimento delle supplenze annuali, il L. deduce che la Corte d’appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c., su questa seconda domanda non ha pronunciato ed in ciò ravvisa un error in procedendo sollecitando l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti;
5. con il quinto motivo è denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c., sul rilievo che il Ministero non aveva mai contestato le circostanze allegate nel ricorso introduttivo quanto alle modalità di conferimento della supplenza annuale;
5.1. il ricorrente insiste nel sostenere che era stato costretto ad accettare una supplenza su “cattedra sdoppiata”, nonostante che fosse disponibile un posto per l’insegnamento nella classe di concorso A029;
6. infine con il sesto motivo è censurato il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese perché, in ragione della complessità delle questioni nonché della responsabilità dell’amministrazione, le spese di lite dovevano essere compensate e, comunque, liquidate in misura contenuta, rispettosa del valore della controversia e nei limiti tariffari;
7. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni;
nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale non si è limitata ad affermare che in appello era stata realizzata un’inammissibile mutatio libelli (affermazione, questa, indubbiamente errata perché il fatto costitutivo della pretesa, ossia la disponibilità di un posto nella classe di concorso A029, è rimasto sempre immutato), ma ha anche aggiunto che l’amministrazione aveva provato l’esubero nella classe di concorso A030, e che la documentazione prodotta in appello dal L., in quanto relativa alla diversa classe di concorso A029, oltre che inammissibile, era comunque irrilevante;
7.2. così ragionando il giudice d’appello ha fondato la pronuncia di rigetto su una duplice ratio decidendi perché, nell’escludere la rilevanza della documentazione prodotta, ha sostanzialmente ritenuto che la stessa non fosse idonea a provare la circostanza allegata in sede di gravame, ossia che la vacanza nella classe di concorso A029, residuasse anche all’esito delle operazioni di sistemazione dei docenti soprannumerari dell’altra classe;
7.3. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l’inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018);
7.4. nella fattispecie la valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine all’irrilevanza della documentazione prodotta in appello attiene all’accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sicché l’inammissibilità del primo motivo, nella parte in cui contesta la valutazione della prova documentale (pag. 15), si estende, per quanto sopra si è detto, anche alla censura riguardante il capo della sentenza che ha ritenuto di poter ravvisare una mutatio libelli;
7.5. a detta ragione, già assorbente, si deve aggiungere che il primo motivo, oltre a sovrapporre e confondere profili di fatto e argomenti di diritto, inammissibilmente: denuncia l’error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 5; non individua le norme processuali violate dalla Corte territoriale; non fa alcun cenno alla nullità della sentenza gravata che, in ipotesi, poteva derivare dalla violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4; sollecita un giudizio di questa Corte sulla “sufficienza” della motivazione, non consentito all’esito della riformulazione del richiamato art. 360 c.p.c., n. 5;
8. inammissibili sono anche il secondo ed il terzo motivo, innanzitutto perché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, insistono nel prospettare una ricostruzione dei fatti di causa che diverge da quella effettuata dai giudici di merito, i quali hanno entrambi ravvisato la causa impeditiva dell’immissione in ruolo nella necessità di operare le necessarie compensazioni con l’esubero verificatosi in altra classe di concorso;
8.1. va richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi e’, dunque, segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017);
8.2. è stato altresì affermato che nella deduzione del vizio di violazione di legge o di disposizioni di contratto collettivo è onere del ricorrente indicare, non solo le norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, svolgere specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 17570/2020; Cass. n. 16700/2020);
8.3. il ricorrente, oltre a fare leva su una ricostruzione fattuale diversa da quella che si legge nella sentenza impugnata, non indica con chiarezza le ragioni per le quali il meccanismo della “compensazione” sarebbe stato erroneamente ritenuto applicabile nella fattispecie e si limita a sostenere che le disposizioni invocate dal Ministero sarebbero riferibili alle “utilizzazioni”, non alle “immissioni in ruolo”, affermazione, questa, smentita dall’espressa previsione contenuta nell’art. 2, punto 2.1., del D.M. n. 74 del 2012, del quale pure è denunciata la violazione, secondo cui, invece, “Il contingente di assunzioni di cui all’art. 1 per il personale docente ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale. Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria”;
9. parimenti inammissibili sono il quarto ed il quinto motivo, che attengono alla domanda di risarcimento del danno formulata in relazione alle modalità di conferimento della supplenza annuale;
9.1. hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte che il requisito imposto dal richiamato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che richiede la “specifica” indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del “fatto processuale”, perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);
9.2. la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di riportare nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);
9.3. nel caso di specie il ricorrente ha omesso, non solo la riproduzione, almeno parziale, dell’atto di appello, necessaria per accertare se ed in quali termini la domanda risarcitoria fosse stata coltivata in appello, ma anche qualsiasi indicazione della sede processuale nella quale l’atto è rintracciabile e tale mancata “localizzazione” basterebbe da sola a sorreggere la pronuncia di inammissibilità, anche a prescindere dalla completezza o meno della riproduzione (Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 28184/2020);
9.4. il quinto motivo, poi, non ha alcuna specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, giacché la Corte territoriale non fa cenno alla domanda di risarcimento del danno formulata in relazione alle modalità di conferimento della supplenza annuale (tanto che il ricorrente denuncia, sia pure inammissibilmente, l’omessa pronuncia), sicché la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c., risulta del tutto avulsa dalla motivazione della pronuncia gravata;
10. infine non sfugge alla sanzione di inammissibilità il sesto motivo, formulato avverso il capo della sentenza inerente il regolamento delle spese processuali;
10.1. in tema di compensazione il sindacato di legittimità è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui le spese non devono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione nelle ipotesi indicate dall’art. 92 c.p.c. (nelle diverse versione succedutesi nel tempo), sulla cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare, perché solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (Cass. n. 26912/2020; Cass. n. 2730/2012);
10.1. quanto, poi, all’ammontare delle spese va richiamato l’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la parte che impugni per cassazione la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione delle tariffe professionali o dei parametri fissati ai sensi della L. n. 247 del 2012, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, e non può limitarsi ad una generica doglianza di mancato rispetto delle tariffe in questione, senza individuare lo scaglione di riferimento ed l’valori minimi e massimi previsti dal D.M. (cfr. fra le tante Cass. n. 18584/2021);
10.2. va aggiunto, poi, che il ricorrente fa leva sul valore dichiarato ai fini del pagamento del contributo unificato (Euro 5.000,00) che tiene conto della sola somma richiesta a titolo di risarcimento del danno e non della domanda, di valore indeterminato, volta ad ottenere l’accertamento del diritto ad essere immesso in urlo con decorrenza dall’anno scolastico 2012/2013;
11. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, occorre dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ed ai fini precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente;
12. poiché l’Ufficio Scolastico Regionale è rimato intimato ed il Ministero non ha svolto attività difensiva, non si deve provvedere alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021