LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27727/2015 proposto da:
PROVINCIA DI LATINA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.A., A.P., AV.FR., C.R., CO.FR., P.A., SP.LO., T.F., TR.NU.RO., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 19, presso lo studio dell’avvocato ISIDORO CHERUBINI, rappresentati e difesi dall’avvocato BENEDETTO PAOLO FARALLI;
– controricorrenti –
e contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
CA.GI., G.R., SI.LE., TA.RE.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6024/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/08/2015 R.G.N. 10406/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PAOLA POTENZA, per delega verbale Avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA;
udito l’Avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, decidendo sulle impugnazioni proposte, in via principale, dalla Provincia di Latina e, in via incidentale, da altri odierni controricorrenti ed intimati indicati in epigrafe oltre che dalla Regione Lazio, confermava la decisione del Tribunale di Latina che aveva: – dichiarato l’inammissibilità delle domande di restituzione nei ruoli della Regione per i ricorrenti P.A., Co.Fr., A.P., Av.Fr., Tr.Nu.Ro. e Ta.Re. per ne bis in idem e, riguardo agli altri ricorrenti, per infondatezza; – rigettato la domanda volta all’accertamento dell’illegittimità dell’assegnazione all’Agenzia Latina lavoro; – condannato la Provincia di Latina al pagamento, in favore dei ricorrenti, di somme a titolo di indennità di produttività collettiva e di posizione organizzativa dovute in forza dell’applicazione dell’accordo di concertazione del 13.12.2001.
La vicenda riguardava il transito da Regione Lazio alla Provincia di Latina del personale svolgente attività in materie conferite agli Enti locali ai sensi della L.R. n. 14 del 1999, attuativa del decentramento amministrativo di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 3 (Ordinamento delle autonomie locali) e della L. 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
Quanto alla domanda di restituzione ai ruoli regionali, la Corte territoriale, oltre a rilevare, per i ricorrenti sopra indicati, l’avvenuta proposizione di altro ricorso avente il medesimo oggetto, riteneva che gli altri appellanti incidentali fossero stati trasferiti dalla Regione Lazio alla Provincia di Latina in quanto addetti alla funzione della formazione professionale la cui materia, già conferita alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, era stata, quindi, trasferita alle Province.
Quanto al distacco funzionale presso l’Agenzia Latina Lavoro, stabilito con Delib. dell’Amministrazione provinciale n. 13 del 2005, escludeva ogni natura lesiva del diritto al mantenimento della posizione giuridica ed economica maturata presso l’ente di appartenenza, atteso che non era stata dedotta né dimostrata la natura privatistica dell’Agenzia nonché la lesione di diritti di natura economica e che il distacco non realizza alcuna ipotesi di mutamento del datore di lavoro, che mantiene tutti i poteri connessi al rapporto, con conseguente totale infondatezza delle doglianze dei lavoratori.
Ribadito poi, in ordine alle somme specificamente rivendicate a titolo di indennità di produttività collettiva e di posizione organizzativa, che, giusta la Delib. 21 dicembre 2001, il personale da trasferire alle Province avrebbe conservato la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, compresa l’anzianità maturata, rilevava che in sede di verbale di concertazione allegato alla Delib. suddetta era stato precisato che, al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al personale trasferito, dovevano essere presi in considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipendio tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, produttività collettiva per il personale delle categorie A, B e C e retribuzione di posizione organizzativa ex art. 8 del c.c.n.l. 31.3.1999 per il personale della categoria D.
Affermava che, con la fissazione degli indicati elementi, si era voluto ribadire in capo ai dipendenti il mantenimento della medesima posizione economica (oltre che giuridica) goduta presso l’ente di provenienza.
Richiamava anche l’art. 15 del c.c.n.l. Enti locali che egualmente prevedeva al comma 3, che “al personale proveniente da processi di mobilità da altri enti di comparto, resta attribuita la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza”.
Richiamava, altresì, la L.R. n. 2 del 2004, art. 9, il quale aveva stabilito che le risorse erogate alla Regione per il personale trasferito ai sensi della L. n. 14 del 1999, sarebbero state utilizzate “secondo quanto stabilito dall’accordo di concertazione di cui alla Delib. Giunta Regionale 21 dicembre 2001, n. 2021” e della medesima L. n. 14 del 1999, art. 13, comma 7, che prevedeva la copertura finanziaria per il trasferimento in questione e che poneva la norma regionale al riparo da dubbi di legittimità costituzionale.
Riteneva che le somme ritenute dal Tribunale dovute fossero state correttamente quantificate a mezzo di apposita c.t.u. e che rispetto ai chiarimenti forniti dall’ausiliare la Provincia non avesse mosso alcuna censura.
Da ultimo, respingeva la domanda di manleva formulata dalla Provincia nei confronti della Regione, anche se per ragioni diverse da quelle del Tribunale e, in particolare, riteneva che la stessa fosse stata genericamente formulata e che in forza della L. n. 14 del 1999, art. 13, il titolare del rapporto di lavoro con il personale trasferito fosse senz’altro la Provincia.
3. Avverso la sentenza la provincia di Latina ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3. Hanno resistito con distinti controricorsi la Regione Lazio e i dipendenti S.A., P.A., T.F., Tr.Nu.Ro., C.R., Av.Fr., Co.Fr., A.P., Sp.Lo..
4. Sono rimasti intimati Ca.Gi., G.R., Si.Le. e Ta.Re..
4. La causa, già chiamata all’udienza camerale del 14/4/2021 (in vista della quale i lavoratori controricorrenti hanno depositato memoria) è stata rimessa alla pubblica udienza.
5. La Provincia di Latina ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 14 del 1999, art. 13, comma 4, degli artt. 4 e 17 del c.c.n.l. del Comparto Regioni-Autonomie locali dell’1.4.1999, degli artt. 8 e 15 del c.c.n.l. Comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.3.1999 nonché degli artt. 1362 c.c. e segg., con riferimento al verbale di concertazione del 13.12.2001 approvato con Delib. G.R. 21 dicembre 2001, n. 2021, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 quinquies.
Sostiene che la Corte territoriale ha, in modo del tutto arbitrario, ricompreso tra gli elementi fissi e continuativi del trattamento economico anche emolumenti (produttività collettiva e retribuzione di posizione organizzativa) che, per definizione, non hanno carattere fisso e continuativo.
Riporta il contenuto delle fonti pattizie e del verbale di concertazione ed evidenzia che la Provincia di Latina non era stata parte sottoscrittrice di quest’ultimo.
Rileva che il c.c.n.l. aveva riconosciuto la produttività collettiva previa verifica dei risultati (quindi, in funzione premiale) e la retribuzione di posizione organizzativa solo previo conferimento di apposito incarico a termine.
Assume che aver attribuito a tale verbale di concertazione valore decisivo avrebbe violato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 quinquies e i vincoli imposti dal c.c.n.l..
Evidenzia che il Giudice del merito, una volta accertata la contrarietà di tale verbale di concertazione con le norme della contrattazione collettiva nazionale, avrebbe dovuto dichiararne la nullità e disapplicarlo.
Richiama anche una relazione ispettiva del Ministero delle Finanze che ha rilevato il contrasto dell’accordo suddetto con la normativa vigente, proprio perché assimila la produttività collettiva ad un emolumento fisso.
Rileva che l’interpretazione della Corte territoriale ha determinato una disparità di trattamento tra il personale proveniente dalla Regione Lazio e i dipendenti della Provincia di Latina.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 161 c.p.c..
Rileva che la pronuncia impugnata è priva di motivazione nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello relativo al mancato accoglimento della domanda, avanzata in via subordinata dalla Provincia di Latina, di essere manlevata dalla Regione Lazio.
Richiama i passaggi della memoria di costituzione in cui la Provincia aveva a più riprese evidenziato che la Regione non aveva trasferito alla Provincia le somme relative alle voci stipendiali in questione.
3. Il primo motivo è fondato.
3.1. Sono innanzitutto condivisibili i rilievi della Provincia sulla valenza del verbale di concertazione in questione.
3.2. Si tratta di un verbale sottoscritto tra Regione Lazio e rappresentanti dei lavoratori e non anche dalla Provincia di Latina, il che già ne esclude la vincolatività nei confronti di chi sia rimasto estraneo all’accordo.
3.3. Va, poi, ricordato che, ai sensi dell’art. 16 del c.c.n.l. 31 marzo del 1999 e art. 8 c.c.n.l. 1 aprile 1999, le materie oggetto di concertazione sono le seguenti: svolgimento delle selezioni per i passaggi di categoria (progressioni verticali); valutazione delle posizioni organizzative; criteri per la pesatura delle posizioni organizzative; criteri per il conferimento delle posizioni organizzative; finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato; metodologia di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale; individuazione delle risorse aggiuntive per le progressioni economiche; istituzione di nuovi profili professionali; articolazione dell’orario di servizio; calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido; criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale; andamento dei processi occupazionali; criteri generali per la mobilità interna.
A tali materie si aggiungono quelle previste dal c.c.n.l. del 14 settembre 2000 e cioè l’individuazione del fabbisogno per le per le assunzioni a tempo determinato; i criteri e le procedure per le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro; i criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori; il numero dei dipendenti coordinati dal personale di vigilanza; la riduzione dell’orario delle attività didattiche integrative; il calendario scolastico; l’individuazione di attività ulteriori rispetto al calendario scolastico.
E’ di tutta evidenza che tra le suddette materie vi è solo quella che concerne i criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività, ma non anche la materia del trattamento retributivo.
In sede di concertazione, dunque, non potevano le parti intervenire su una materia non espressamente prevista dal c.c.n.l..
3.4. Ne’ è possibile considerare il verbale di concertazione alla stregua di un contratto decentrato integrativo, differenziandosi da questo per ragioni di procedimento e per gli ambiti, che sono pur sempre definiti dalla contrattazione nazionale.
Ed infatti l’art. 4 del c.c.n.l. del 1 aprile 1999, oltre ad individuare le materie regolate in sede di contrattazione collettiva – comma 2, lettere da a) a m) e comma 3 – prevede, con disposizione di chiusura, che i contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 5, e dall’art. 16 e che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Peraltro, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 bis, “La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”.
Quindi, oltre ad un vincolo sui contenuti sussiste un vincolo sulle risorse: la relativa preventiva verifica (che passa attraverso gli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione) costituisce condizione di validità della contrattazione medesima.
Sotto tale profilo una previsione di contrattazione decentrata che trasformi in voci fisse e continuative emolumenti che ai sensi della contrattazione collettiva di rango superiore sono eventuali e variabili (v. infra) si pone in contrasto con i suddetti vincoli.
3.3. Si aggiunga che, ai sensi della L.R. n. 14 del 1999, art. 13, comma 4: “Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, compresa l’anzianità maturata”. Orbene, l’espressione “in godimento” non ha altro significato che quello di individuare i due trattamenti stipendiali da comparare, quello già acquisito (“in godimento”) dal pubblico dipendente presso la Regione di provenienza e quello che spetta secondo la disciplina propria dei rapporti di lavoro dell’ente di destinazione e non anche quello di ricomprendere nel trattamento già acquisito (“in godimento”) pure emolumenti che, sebbene percepiti al momento del passaggio alla nuova Amministrazione, avevano carattere di precarietà e di accidentalità perché legati dalla contrattazione collettiva non alla sola prestazione dell’attività lavorativa, bensì alla ricorrenza di specifiche condizioni attinenti all’an e al quantum.
Così non potevano essere riconosciute voci che, come quelle in questione (produttività collettiva e indennità di posizione organizzativa), hanno carattere di eventualità e di variabilità nel quantum trattandosi di emolumenti correlati, da un lato, al miglioramento dei servizi e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e, dunque, ad un risultato apprezzabile aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla ordinaria prestazione di lavoro (si vedano gli artt. 17 e 18 del c.c.n.l. 1 aprile 1999) e, dall’altro, al previo riconoscimento della titolarità di una posizione organizzativa che può essere attribuita solo nell’ambito delle procedure appositamente previste (si vedano gli artt. 8 e 9 del c.c.n.l. 31 marzo 2009).
4. Da tanto consegue che il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo, e che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto.
5. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., respingendosi le azionate domande.
6. Il diverso esito dei giudizi consente di compensare tra tutte le parti le spese dei gradi di merito e di condannare la Regione Lazio ed i controricorrenti, con vincolo solidale, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Sussistono giusti motivi, stante il comportamento processuale, per compensare le spese del giudizio di legittimità nei confronti dei lavoratori rimasti intimati.
7. Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge le azionate domande; compensa tra tutte le parti le spese dei giudizi di merito e condanna la Regione Lazio e i controricorrenti, con vincolo solidale, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%; compensa nei soli confronti degli intimati le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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