Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.37289 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5056/2020 proposto da:

K.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 25/09/2019 R.G.N. 50042/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria avanzata da K.G., cittadino del Ghana;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso K.G. sulla base di quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

che 1. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della Direttiva 2004/83/CE recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente ed al mancato supporto probatorio in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato;

2. con il secondo motivo si deduce omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale al fine della valutazione delle condizioni del Paese di origine;

3. con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, censurando la mancata concessione della protezione sussidiaria a fronte delle attuali condizioni sociopolitiche del Paese di origine del richiedente;

4. con il quarto motivo si deduce violazione o errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurandosi il rigetto della domanda di protezione umanitaria stante la avvenuta integrazione del richiedente in Italia;

5. parte ricorrente eccepisce, inoltre, la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2009, art. 35 bis, comma 13, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, in relazione agli artt. 3,24,11, e 113 Cost., per avere soppresso il mezzo di impugnazione ordinario rappresentato dall’appello;

6. in via preliminare deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso) in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato, avendo la delega ad oggetto la rappresentanza e l’assistenza ” nel presente giudizio”, senza ulteriore identificazione e contenendo, anzi, elementi in contrasto con la riferibilità della stessa al ricorso per cassazione cui accede come desumibile dal riferimento alla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010, vale a dire ad un’attività necessariamente antecedente all’instaurazione del procedimento giurisdizionale;

6.1. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura – principalmente a garanzia della stessa parte che la ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del conferente il mandato difensivo apposta in calce alla procura speciale (in mancanza peraltro della correlata certificazione della data di rilascio, da parte del difensore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 (v., tra le altre, per tutte Cass. n. 25447/2020, Cass. n. 9173/2003);

6.2. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio non avendo il Ministero svolto attività difensiva;

7. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SS.UU. 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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