LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11880/2020 proposto da:
A.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Ennio Cerio, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente –
avverso il decreto n. 339/2020de1 Tribunale di CAMPOBASSO, pubblicato il 14 febbraio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
Con decreto del 14 febbraio 2020, il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso presentato da A.I., cittadino pakistano richiedente asilo, contro il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale.
Per ciò che in questa sede ancora interessa, il tribunale, precisato che il ricorrente aveva avanzato “sostanzialmente la doglianza che il suo rientro forzato in Pakistan avrebbe comportato la brusca interruzione dell’intrapreso percorso di una vita normale con una compromissione di diritti inviolabili”, ha escluso che le poche buste paga (da *****) da lui prodotte potessero provare la sua effettiva integrazione in Italia.
Contro il decreto A.I.ha ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Il ricorso, chiamato all’udienza camerale del 9 giugno 2021, è stato deciso, a seguito di riconvocazione in via telematica, nella Camera di consiglio dell’11 ottobre 2021.
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, censura la decisione per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il Tribunale respinto la domanda di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonché quella di protezione umanitaria, senza acquisire d’ufficio informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale esistente in Pakistan. 1.1 Il ricorso è inammissibile.
1.2 Va premesso che il motivo può essere esaminato solo con riguardo al rigetto della domanda di protezione umanitaria, l’unica sulla quale il tribunale ha statuito, non avendo il ricorrente formulato una specifica censura di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sulla domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).
Ciò posto, va osservato che la situazione generale del Pakistan – per essere positivamente apprezzata dal giudice del merito nella valutazione comparativa con il grado di integrazione del ricorrente in Italia – avrebbe dovuto proiettare un riflesso individualizzante sulla sua vita precedente, tale da evidenziare le condizioni di vulnerabilità soggettive necessarie per il riconoscimento dell’invocata tutela; non possono infatti essere ritenute pertinenti, né rilevanti, allegazioni generiche sulla situazione del paese di provenienza del richiedente asilo in ordine alla privazione dei diritti fondamentali, ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna, che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente (Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).
E ciò perché il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza è un elemento che deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, con la conseguenza che il ricorrente è onerato quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (Cass., 8 gennaio 2019, n. 231; Cass., 5 aprile 2019, n. 9651) 1.3 Il motivo, inoltre, trascura del tutto di censurare l’iter argomentativo del Tribunale, che ha escluso che le buste paga prodotte dal ricorrente, riguardanti i soli mesi da *****, fossero idonee a dimostrare la sua effettiva integrazione nel territorio italiano, dove era giunto nel 2017.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, perché l’Amministrazione resistente non ha svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione in via telematica, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021