Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37298 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11886/2020 proposto da:

B.O., rappresentata e difesa dall’Avv. Ennio Cerio, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto n. 450/2020 del Tribunale di CAMPOBASSO, pubblicato il 5 marzo 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

Con decreto del 5 marzo 2020, il Tribunale di Campobasso ha respinto la domanda presentata da B.O., nata in *****, di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, confermando il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale.

La richiedente aveva riferito di avere lasciato la Nigeria per sfuggire alle pretese della setta degli *****, a cui apparteneva il marito; che si era rifiutata di consegnare il cuore del marito, alla sua morte, e che gli appartenenti alla setta pretendevano di affiliare il figlio.

Per ciò che in questa sede ancora interessa, il Tribunale ha ritenuto insussistenti specifici profili di vulnerabilità e che ciò non consentiva ulteriori valutazioni ai fini del riconoscimento del diritto di permesso di soggiorno.

Contro il decreto B.O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Il ricorso, chiamato all’udienza camerale del 9 giugno 2021, è stato deciso, a seguito di riconvocazione in via telematica, nella Camera di consiglio dell’11 ottobre 2021.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 50 bis c.p.c., perché, avendo ella formulato soltanto istanza di protezione umanitaria, e non anche di protezione internazionale, la domanda avrebbe dovuto essere esaminata e decisa nelle forme di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e segg. e quindi dal Tribunale in composizione monocratica, e non invece dal Tribunale in composizione collegiale.

1.1. La censura è fondata.

1.2 Va premesso che in caso di domanda di riconoscimento della sola protezione umanitaria “…la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex artt. 281 bis c.p.c. e segg., o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis c.p.c. e segg. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino” (Cass., 19 giugno 2019, n. 16458; cfr. anche, in senso conforme, Cass., 18ù9 febbraio 2019, n. 4890, secondo la quale le disposizioni di cui al D.L. n. 113 del 2018, non si applicano alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della novella).

Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto conoscere e decidere la domanda dell’odierna ricorrente in composizione monocratica e nelle forme previste per il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 c.p.c. e segg..

1.3 Questa Corte ha affermato il principio per cui “L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente convertibilità esclusiva in motivo di impugnazione. Ne deriva che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla, e che la declaratoria di nullità non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice ove quello dell’impugnazione sia anche giudice del merito” (Cass., 20 giugno 2018, n. 16186; Cass., 18 giugno 2014, n. 13907).

Nel caso di specie, il richiamato principio va coordinato con il fatto che il procedimento applicato in concreto dal giudice di merito ha di fatto privato la ricorrente di un grado di giudizio, impedendole quindi financo la deduzione del vizio di composizione del giudice, sub specie di motivo di impugnazione, di fronte a quello che sarebbe stato il suo giudice naturale in grado di appello.

Ne consegue che la censura va accolta, con restituzione della causa al Tribunale affinché esamini la domanda della richiedente la protezione umanitaria nelle forme del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 c.p.c. e segg..

2. L’accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l’assorbimento del secondo.

3. Ne deriva la cassazione della decisione impugnata, nei limiti della censura accolta, con rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in persona di diverso giudice, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione in via telematica, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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