Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37303 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11489/2020 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Ceppi, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art.

370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA n. 466/19, depositata il 26 luglio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 466 del 2019 depositata il 26 luglio 2019 nella causa iscritta al numero di registro 911 del 2018 la Corte d’appello di Perugia rigettava il ricorso proposto da M.M., avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa il 5 settembre 2018 dal Tribunale di Perugia, reiettiva dell’opposizione a decreto della Commissione territoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di protezione internazionale e di tutela umanitaria.

2. Il richiedente proveniva dal Senegal, rendeva noto di aver dovuto lasciare il proprio Paese di origine perché appartenente ad etnia oggetto di persecuzione e non protetta dall’ordinamento di quello Stato.

3. Propone ricorso il richiedente affidato a tre motivi mentre il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma, per aver il giudice d’appello ritenuto nel suo complesso il racconto del ricorrente non credibile.

5. Il motivo è inammissibile. Premesso che non sussiste un obbligo di cooperazione con riferimento alla lett. b) del decreto da ultimo invocato allorquando, come nel caso di specie, alla ritenuta e motivata assenza di credibilità del dichiarante (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020) si aggiunga il fatto che le censure non sono individualizzate, il motivo difetta anche di interesse. Infatti, la censura si concentra unicamente sulla ritenuta assenza di credibilità, ma non impugna l’accertamento del giudice d’appello nella parte in cui ritiene la vicenda narrata non rilevante ai fini delle forme di protezione internazionale richieste, a chiara connotazione economica, vicenda oltretutto generica.

6. Con il secondo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e art. 14, lett. b) e c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver la Corte d’appello rigettato la richiesta di protezione sussidiaria basando la propria decisione sulla ritenuta non credibilità del racconto del richiedente, anziché verificare la sussistenza dei presupposti di legge.

7. Il motivo è inammissibile. La censura è molto generica e la decisione sulla richiesta di protezione umanitaria non risiede semplicemente nella non credibilità del racconto, ma è stata oggetto di autonoma valutazione nei suoi presupposti alle pagg. 3 e 4 della sentenza, ritenuti non sussistenti attraverso un accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello che attesta la genericità della riconnessione della vicenda alle condizioni politiche del Senegal e la non rilevanza della fattispecie ai fini delle forme di protezione richieste, inclusa la sussidiaria.

8. Orbene, gli accertamenti in fatto operati dalla Corte d’appello e sopra sintetizzati, che implicano anche l’esercizio di reperimento di informazioni d’ufficio, adempimento esercitato già in primo grado e ribadito dalla sentenza impugnata nel quadro dei poteri devolutivi del giudice di appello, non sono superati dalle deduzioni contenute nel motivo in esame, il quale non allega neppure a sostegno della propria prospettazione C.O.I. maggiormente aggiornate rispetto a quelle riportate nella sentenza gravata (USDOS Senegal del giugno 2015), ma il riferimento al sito ***** Senegal e al Rapporto Amnesty del 2015-6 quanto alla specifica Regione del Casamance; in sintesi, alle statuizioni in fatto adottate dal giudice di appello viene semplicemente contrapposta una ricostruzione opposta, in termini inammissibili ai fini del presente giudizio di legittimità.

9. Con il terzo motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, con riferimento al mancato riconoscimento della protezione umanitaria da parte del giudice d’appello attraverso un giudizio comparativo ai fini della statuizione della condizione di vulnerabilità.

10. Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico, focalizzato solo sul “rischio Paese” e non supportato da idonee (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020, Rv. 657916 – 06) e aggiornate fonti conoscitive internazionali in grado di prevalere su quelle alla base dell’accertamento di fatto condotto dal giudice del merito.

11. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di difese effettive da parte del Ministero, nessuna statuizione dev’essere adottata sulle spese di lite.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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