Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37304 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17654/2020 proposto da:

M.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Matteo Megna, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Cardinal De Luca n. 10;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA n. 193/20, depositata l’11 maggio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 193 del 2020 depositata l’11 maggio 2020 nella causa iscritta al numero di registro 699 del 2019 la Corte d’appello di Perugia rigettava il ricorso proposto da M.F., avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa il 5 settembre 2019 dal Tribunale di Perugia, reiettiva dell’opposizione a decreto della Commissione territoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di protezione internazionale e di tutela umanitaria.

2. Il richiedente, cittadino del Mali, rendeva noto di provenire dalla regione del Kayes, e di aver dovuto lasciare il proprio Paese di origine. La sentenza impugnata precisava che il richiedente si era trasferito all’interno del Mali per aiutare il padre nella gestione di un piccolo negozio, e di aver abbandonato il Paese dopo l’uccisione del padre.

3. Propone ricorso il richiedente affidato ad un unico motivo mentre il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

4. Con un unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 8, comma 3, per difetto di istruttoria con riferimento al Paese di origine, nonché la motivazione omessa e/o insufficiente.

5. Il motivo è inammissibile. Con riferimento alla parte della censura in cui viene fatto valere il vizio motivazionale, la Corte rammenta che D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova perciò applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata l’11 maggio 2020 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n. 5, con conseguente inammissibilità della parte del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 19881 del 2014).

6. Per il resto, quanto alla denunciata violazione di legge, si rammenta che in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ove sia allegata dal richiedente una situazione di violenza indiscriminata specificamente riferita ad una regione del suo Paese di provenienza, nella quale egli si era trasferito da altra area, l’esame della domanda ai fini dell’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria e di acquisizione delle fonti informative del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 8, comma 3, deve espletarsi in relazione alla situazione attuale di detta specifica area territoriale, non potendo limitarsi alla sola area di nascita del richiedente (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 11298 del 29/04/2021, Rv. 661190 – 01).

Infatti, l’onere di allegazione del richiedente la protezione sussidiaria, nell’ipotesi descritta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), diversamente dalle ipotesi di protezione sussidiaria cd. individualizzanti, previste dall’art. 14, lett. a) e lett. b), e in conformità con le indicazioni della CGUE (sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07), è limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di generale violenza indiscriminata – dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna – percepita come idonea a porre in pericolo la vita o incolumità psico-fisica per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorata dalla rappresentazione di una vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio. Ne consegue che, ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l’attualità con riferimento alla situazione oggettiva del Paese di origine e, in particolare, dell’area di provenienza del richiedente (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 19224 del 15/09/2020, Rv. 658819 – 01; conforme, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 2387 del 03/02/2021, Rv. 660520 – 01).

7. Orbene, nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato che il racconto è molto generico e privo di riferimenti certi, anche quanto alla provenienza geografica, avendo il richiedente reso noto solo di provenire dalla contea del Kayes e il trasferimento alla non meglio precisata città di Goa per aiutare il padre, poi ucciso, “fornendo indicazioni contrastanti anche sul luogo di nascita” (cfr. p.3 sentenza impugnata) pur essendo stato sentito in sede di audizione, anche dinanzi al primo giudice.

8. Siffatto accertamento in fatto non è censurato nel succinto ricorso per Cassazione e, invero, non viene ricostruita quale sia la fattispecie concreta, il fatto narrato dal richiedente, la sua vicenda personale e individualizzata. L’estrema genericità e lacunosità rende non decisiva la censura quanto al mancato esercizio da parte del giudice d’appello degli obblighi di cooperazione istruttoria ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perché non è chiaro quale sia il fatto e la censura non è individualizzata né configura con chiarezza gli estremi del conflitto armato interno (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5675 del 02/03/2021, Rv. 660734 – 01; conforme, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18306 del 08/07/2019, Rv. 654719 – 01) essendo incerto anche il luogo di nascita del ricorrente, oltre che di spostamento interno al Paese di origine.

9. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di difese effettive da parte del Ministero, nessuna statuizione dev’essere adottata sulle spese di lite.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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