LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19727/2020 proposto da:
M.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Iandelli, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art.
370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;
– resistente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 1245/20, depositata il 19 febbraio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza n. 1245 del 2020 depositata il 19 febbraio 2020 nella causa iscritta al numero di registro 7637 del 2018 la Corte d’appello di Roma rigettava il ricorso proposto da M.M., avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa il 15 settembre 2018 dal Tribunale di Roma, reiettiva dell’opposizione a decreto della Commissione territoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di protezione internazionale e di tutela umanitaria.
2. Il richiedente proveniva dal Bangladesh e rendeva noto di aver dovuto lasciare il proprio Paese di origine per motivi politici, perché aggredito da membri del partito ***** presso il proprio luogo di lavoro, un cantiere navale, il cui titolare era simpatizzante per il partito di opposizione *****; per sostenere i costi del ricovero in clinica privata egli doveva anche vendere la propria casa.
3. Il richiedente propone ricorso, affidato a due motivi, mentre il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, comma 2 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla valutazione del “rischio Paese” di origine del richiedente, il Bangladesh.
5. Il motivo è inammissibile. La doglianza è molto generica e non sussiste un obbligo di cooperazione istruttoria con riferimento del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), allorquando, alla ritenuta e motivata assenza di credibilità del dichiarante fin dalla fase amministrativa (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020) e nonostante il fatto, come nel caso di specie, che il ricorrente sia stato riesaminato in primo grado, si aggiunga la circostanza che la censura non sia individualizzata, e si limiti a riprodurre il complesso normativo circa i presupposti per fruire della protezione sussidiaria senza aggredire in modo circostanziato la ratio decidendi della Corte d’appello.
6. Quanto al profilo della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione alla quale la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente, per la parte relativa alle vicende personali di quest’ultimo, non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta, il Collegio rammenta che ai fini della lett. c) della disposizione di legge suddetta, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5675 del 02/03/2021, Rv. 660734 – 01; conforme, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18306 del 08/07/2019, Rv. 654719 – 01).
7. La prospettazione del ricorrente non configura nemmeno a livello di allegazione gli estremi del conflitto armato interno, con conseguente logico mancato approfondimento da parte del giudice d’appello del tema della cooperazione istruttoria con riferimento alla situazione oggettiva del Paese di origine (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 19224 del 15/09/2020, Rv. 658819 – 01; conforme, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 2387 del 03/02/2021, Rv. 660520 – 01).
8. Con il secondo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – viene prospettata la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 19 T.U.I. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione nella parte in cui il giudice d’appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva negato il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tenuto anche conto dell’integrazione lavorativa del richiedente e della sua vulnerabilità, anche personale.
9. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. Con riferimento alla prospettazione di inserimento lavorativo e sociale in Italia e ad aspetti di vulnerabilità personale innanzitutto la censura proposta non è compiutamente autosufficiente, dal momento che non riporta un chiaro riferimento al corrispondente motivo d’appello proposto (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21369 del 2020; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2784 del 12/02/2015, Rv. 634388 – 01), considerato che nel caso di specie è impugnata una sentenza di Corte d’appello.
10. Inoltre, va escluso che l’inserimento sociale possa di per sé rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, il quale pone come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto l’effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d’origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Sez. 6-1, n. 420/2012, Rv. 621178-01; Sez. 6-1, n. 359/2013; Sez. 6-1, n. 15756/2013).
11. Infine, quanto alla prospettata violazione di legge, essa si rivela in realtà diretta a censurare la motivazione (sfavorevole al richiedente) adottata dalla CTR con riferimento al profilo della vulnerabilità e del rischio Paese quanto alla protezione umanitaria i due profili suddetti sono stati valutati dal giudice d’appello e, sotto questo aspetto, il motivo è diretto a censurare una mera insufficienza motivazionale, preclusa nell’attuale quadro normativo (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 19881 del 2014), tenuto conto che ratione temporis si applica il “nuovo” testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, quale rilevante paradigma processuale.
12. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e, in assenza di svolgimento di effettive difese da parte del Ministero, nessuna statuizione dev’essere adottata sulle spese di lite.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021