Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37306 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19838/2020 proposto da:

E.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Mingarelli, e dall’Avv. Federico Muzi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Andrea Cardinali in Roma via Bevagna n. 46;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art.

370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA n. 686/19, depositata l’11 novembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 686 del 2019 depositata 1111 novembre 2019 nella causa iscritta al numero di registro 82 del 2019 la Corte d’appello di Perugia rigettava il ricorso proposto da E.N., avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa il 6 gennaio 2019 dal Tribunale di Perugia, reiettiva dell’opposizione a decreto della Commissione territoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di protezione internazionale e di tutela umanitaria.

2. Il richiedente, nigeriano, rendeva noto di provenire dal sud del Paese di origine, abbandonato per il timore di essere ucciso dalla comunità *****, come accaduto al padre il quale aveva deciso di non autorizzare la trivellazione dei terreni di proprietà, sotto i quali erano stati individuati giacimenti petroliferi.

3. Propone ricorso il richiedente affidato a tre motivi mentre il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso – senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, lett. a), e), f), artt. 3, 7, 8, 11, per aver il giudice d’appello ritenuto il racconto del richiedente non circostanziato, veritiero, credibile e con riscontri nella situazione complessiva della Nigeria, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

5. Con il secondo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, lett. h) e art. 17, per aver la Corte di appello mancato di riconoscere nella fattispecie i presupposti per la protezione sussidiaria, tenuto conto anche della provenienza dalla Nigeria.

6. Con il terzo motivo di ricorso – senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1 – viene dedotta la nullità della sentenza per travisamento dei fatti su una prova ritenuta decisiva e la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, circa la protezione umanitaria, in quanto difetterebbe il requisito della vulnerabilità.

7. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro analoga tecnica di formulazione – che oltretutto per due dei tre motivi non individua neppure il pertinente paradigma processuale per introdurre la censura in Cassazione, e sono inammissibili.

La Corte rammenta che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6 marzo 2019 n. 6519).

8. Orbene, nel caso di specie, premesso che la Corte d’appello ha valutato il rischio Paese e la situazione complessiva della Nigeria facendo ricorso a COI e fonti conoscitive internazionali autorevoli, le censure sono generiche e chiaramente dirette ad ottenere un nuovo apprezzamento degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice del merito sulla base di una motivazione immune da vizi logici.

9. La terza censura è poi del tutto generica e non individualizzata e non viene neppure dedotta l’integrazione in Italia del richiedente, fermo restando che va escluso che l’inserimento sociale possa di per sé rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, il quale pone come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto l’effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d’origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Sez. 6-1, n. 420/2012, Rv. 621178-01; Sez. 6-1, n. 359/2013; Sez. 6-1, n. 15756/2013).

10. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di effettive difese da parte del Ministero, nessuna statuizione dev’essere adottata sulle spese di lite.

PQM

La Corte:

dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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