LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorso 20289/2020 proposto da:
E.A.K., rappresentato e difeso dall’Avv. Iacopo Maria Pitorri, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma viale Pietro Mascagni n. 186;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 5971/19, depositata il 7 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza n. 5971 del 2019 depositata il 7 ottobre 2019 nella causa iscritta al numero di registro 6391 del 2018 la Corte d’appello di Roma rigettava il ricorso proposto da E.K.A., avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa l’8 settembre 2018 dal Tribunale di Roma, reiettiva dell’opposizione a decreto della Commissione territoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di protezione internazionale e di tutela umanitaria.
2. Il richiedente proveniva dal Ghana e rendeva noto di aver abbandonato il Paese avendo perso il raccolto, non potendo pagare i debiti contratti. L’appello veniva in parte respinto, con riferimento alla questione della delega di poteri in capo ad un membro della Commissione territoriale e, per il resto, dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c..
3. Propone ricorso il richiedente, affidato a cinque motivi, mentre il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO
che:
4. Pregiudiziale allo scrutinio dei motivi del ricorso è la verifica della ritualità della sua notifica, da effettuarsi d’ufficio. La Corte osserva che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 7 ottobre 2019, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 26 luglio 2020. Il termine per impugnare la sentenza della Corte d’appello era semestrale e, pur tenuto conto che il termine per impugnare è stato sospeso il 9 marzo 2020 e ha ripreso a decorrere il 12 maggio 2020 per effetto del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, nondimeno il ricorso è tardivo ex art. 327 c.p.c..
5. A ciò si aggiunge il fatto che il ricorso per Cassazione non è congruente con la decisione in quanto ripropone questioni di merito circa la supposta spettanza della protezione internazionale ma non censura la duplice ratio decidendi espressa dal giudice di appello, in primo luogo quanto alla delega di poteri in capo ad un membro della Commissione territoriale e, in secondo luogo, riguardo, alla mancanza di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso.
6. In conclusione, pronunciando sul ricorso, questo dev’essere dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento delle difese da parte del Ministero, nessuna statuizione dev’essere adottata sulle spese di lite (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 11677 del 16/06/2020, Rv. 657953 – 01).
P.Q.M.
La Corte:
pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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