Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37308 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20541/2020 proposto da:

I.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela Bianchi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Tirone nn. 11-13;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art.

370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 368/20, depositata il 20 gennaio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 368 del 2020 depositata il 20 gennaio 2020 nella causa iscritta al numero di registro 3192 del 2018 la Corte d’appello di Roma rigettava il ricorso proposto da I.D., avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa l’11 marzo 2018 dal Tribunale di Roma, reiettiva dell’opposizione a decreto della Commissione territoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di protezione internazionale e di tutela umanitaria.

2. Il richiedente proveniva dall’Edo State, Nigeria, e rendeva noto di essere orfano di entrambi i genitori, di essersi istruito al politecnico di ***** e di aver abbandonato il Paese per motivi religiosi essendo cattolico in contrasto con lo zio, mussulmano, temendo di essere da questi denunciato alle autorità di sicurezza senza reali motivi; giunto in Libia lavorava in un autolavaggio prima di poter raggiungere l’Italia.

3. Il richiedente propone ricorso affidato a quattro motivi, mentre il Ministero dell’Interno ha depositato mera comparsa di costituzione in giudizio.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso, – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – viene prospettata la nullità della sentenza in violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per apparenza della motivazione tanto con riferimento alla dismissione della richiesta di protezione internazionale quanto a quella umanitaria.

5. Il motivo è fondato. Va premesso che, ai fini della censura di “motivazione apparente” ossia del vizio motivazionale assoluto, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

L’anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01).

6. Il mancato rispetto di tale soglia, nel processo civile, si traduce nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 – 01).

7. Orbene, nella decisione della Corte d’appello di Roma, dopo un riepilogo del fatto narrato dal richiedente, l’adesione alla decisione del giudice di prime cure non è motivata in termini comprensibili. Il giudice di appello sostanzialmente procede alla correzione della motivazione di primo grado, la quale aveva fatto riferimento ad una diversa provenienza del richiedente all’interno della Nigeria, regione erroneamente indicata nel Delta State in luogo di quella corretta, Edo State.

La correzione avviene in termini apodittici, attraverso l’affermazione secondo cui l’errore non avrebbe avuto alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria, ma senza chiarire il perché né fare riferimento a COI o fonti internazionali a sostegno del proprio convincimento.

8. Ancora, quanto alla subordinata forma di protezione umanitaria, l’adesione alla decisione di primo grado, la quale ha statuito l’assenza dei presupposti di legge, non passa attraverso l’esame della vulnerabilità, dell’inserimento sociale ed economico e procedendo ad una valutazione comparativa con il Paese di origine, bensì è del tutto apodittica, costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (cfr. Cass. n. 9105/2017).

Anche con riferimento alla protezione sussidiaria va poi constatata la mancanza di riferimento alle conoscitive internazionali alla base del ragionamento che, quindi, per il complesso delle ragioni sopra esposte è tale da non raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

9. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle restanti censure, con cui vengono denunciate ulteriori violazioni di legge, anche con riferimento alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato per mancata pronuncia su un motivo di appello, e comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame in relazione al profilo accolto e provveda sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa il provvedimento impugnato in relazione al profilo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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