Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37309 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24014/2020 proposto da:

J.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Gigliotti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Cola di Rienzo n. 271;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art.

370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA n. 755/19, depositata il 9 dicembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 755 del 2019 depositata il 9 dicembre 2019 nella causa iscritta al numero di registro 845 del 2018 la Corte d’appello di Perugia rigettava il ricorso proposto da J.A., avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa il 3 settembre 2018 dal Tribunale di Perugia, reiettiva dell’opposizione a decreto della Commissione territoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di protezione internazionale e di tutela umanitaria.

2. Il richiedente proveniva dal Gambia e rendeva noto di essere stato rappresentante degli studenti nella *****, di aver indetto una manifestazione per protestare contro la gestione della scuola, protesta poi sfociata in violenza, in quanto il richiedente con altri tre studenti avrebbe picchiato il preside, poi morto il giorno dopo in conseguenza dell’aggressione; temendo l’arresto e la violenza da parte dei familiari del deceduto, abbandonava il Paese di origine.

3. Propone ricorso il richiedente affidato ad un unico motivo mentre il Ministero dell’Interno ha depositato mera comparsa di costituzione in giudizio.

CONSIDERATO

che:

4. Con un unico motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, non essendo stato tenuto debitamente conto delle reali condizioni del Paese di origine ai fini di una valutazione comparativa con il Paese di accoglienza.

5. Il motivo è inammissibile. Premesso che la Corte d’appello ha valutato il rischio Paese e la situazione complessiva del Gambia facendo ricorso a COI e fonti conoscitive internazionali autorevoli, cui il richiedente non contrappone fonti alternative per dimostrare uno specifico interesse ad agire, le censure sono generiche e chiaramente dirette ad ottenere un nuovo apprezzamento degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice del merito sulla base di una motivazione immune da vizi logici sia in punto di mancata credibilità del narrato, sia di assenza dei presupposti per le forme di protezione internazionale richieste.

6. Infine, quanto alla protezione umanitaria, alla vulnerabilità e alla valutazione comparativa, la doglianza è del tutto generica e non individualizzata e non viene neppure dedotta l’integrazione in Italia, fermo restando che, per giurisprudenza consolidata della Corte (cfr. Sez. 61, n. 420/2012, Rv. 621178-01; Sez. 6-1, n. 359/2013; Sez. 6-1, n. 15756/2013), va escluso che l’inserimento sociale possa di per sé rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, il quale pone come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto l’effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d’origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale.

7. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di effettive difese da parte del Ministero, nessuna statuizione dev’essere adottata sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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