LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24494/2020 proposto da:
O.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Doretta Bracci, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art.
370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;
– resistente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA n. 104/20, depositata il 4 febbraio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza n. 104 del 2020 depositata il 4 febbraio 2020 nella causa iscritta al numero di registro 593 del 2019 la Corte d’appello di Perugia rigettava il ricorso proposto da O.O., avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa il 1 agosto 2019 dal Tribunale di Perugia, reiettiva dell’opposizione a decreto della Commissione territoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di protezione internazionale e di tutela umanitaria.
2. Il richiedente proveniva dall’Edo State, Nigeria e rendeva noto di avere due figli, di essere stato lasciato dalla moglie in un momento di grave crisi dopo essere entrato in coma a causa di un incidente stradale e aver abbandonato il Paese allorquando la sua omosessualità era divenuta pubblica; il compagno veniva ucciso e la polizia lo ricercava; lasciata per tale ragione la Nigeria, dopo il passaggio in Libia, raggiungeva l’Italia.
3. Propone ricorso il richiedente affidato a tre motivi mentre il Ministero dell’Interno ha depositato mera comparsa di costituzione in giudizio.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso, – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – viene prospettata la nullità della sentenza in violazione di plurime disposizioni di legge per apparenza della motivazione con riferimento alla ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente ai fini delle forme di protezione internazionale richieste.
5. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Va premesso che, ai fini della censura di “motivazione apparente” ossia del vizio motivazionale assoluto, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01).
6. Il mancato rispetto di tale soglia, nel processo civile, si traduce nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 – 01).
7. Orbene, nella decisione impugnata, la Corte d’appello di Perugia, dopo un riepilogo del fatto narrato dal richiedente, non approccia la questione dell’assenza di credibilità del racconto in termini corretti e comprensibili, svolgendo in un capoverso a pag. 4 della sentenza brevi considerazioni sulla prova dell’omosessualità e affermando in termini apodittici e generici l’assenza di credibilità del richiedente.
Per il resto della motivazione, in particolare alle pagg. 4-6 della sentenza, il giudice di appello sostanzialmente procede a citare previsioni di legge sulle forme di protezione internazionale e di tutela umanitaria richieste e a citare fonti internazionali, ma si ferma a ragionare in termini generici e astratti, senza poi calare la regola di diritto nella fattispecie concreta, secondo un argomentare che potrebbe adattarsi a qualunque richiedente proveniente dalla Nigeria, Edo State. Il costrutto rende impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio nel concreto (cfr. Cass. n. 9105/2017) e, quindi, è tale da non raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.
8. L’accoglimento del primo motivo, l’assorbiti i restanti con cui vengono denunciate ulteriori violazioni di legge anche con riferimento alle forme di protezione sussidiaria e, quanto alla tutela umanitaria, al fatto che in sentenza non sono stati nemmeno considerati nello specifico eventuali aspetti di vulnerabilità e di inserimento socio economico in Italia, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame in relazione al profilo accolto e provveda sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa il provvedimento impugnato in relazione al profilo accolto e rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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