Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37311 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24656/2020 proposto da:

T.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Maiorana, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma viale Angelico n. 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA n. 289/20, depositata il 19 giugno 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 289 del 2020 depositata il 19 giugno 2020 nella causa iscritta al numero di registro 1113 del 2018 la Corte d’appello di Perugia rigettava il ricorso proposto da T.S., avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa il 1 ottobre 2018 dal Tribunale di Perugia, reiettiva dell’opposizione a decreto della Commissione territoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di protezione internazionale e di tutela umanitaria.

2. Il richiedente, gambiano, rendeva noto di aver abbandonato il proprio Paese di origine a causa della sua omosessualità, del timore di essere perseguitato, dopo essere stato denunciato dal padre alle autorità per tale ragione, ed essere stato percosso dalla polizia nel comando locale.

3. Propone ricorso il richiedente affidato a tre motivi mentre il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. Il ricorrente deposita copia dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per aver il giudice d’appello ritenuto il racconto del richiedente non circostanziato, veritiero, credibile, ai fini del riconoscimento delle forme di protezione internazionale richieste.

5. Con il secondo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – viene dedotta l’apparenza della motivazione quanto al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione sussidiaria, cui il richiedente avrebbe avuto diritto ex lege tenuto conto delle condizioni del Paese di origine.

6. Con il terzo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – viene dedotto il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, quanto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, all’esito della valutazione comparativa, in quanto difetterebbe il requisito della vulnerabilità.

7. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro analoga tecnica di formulazione e sono inammissibili.

Quanto alla prima prospettata censura di “motivazione apparente” ossia del vizio motivazionale assoluto, il Collegio rammenta che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denun-ciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le, risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01).

La motivazione della sentenza impugnata nel caso di specie rispetta tale soglia, dal momento che riassume il fatto, riepiloga i principali snodi processuali e le difese di parte e, nel merito, esprime una chiara ratio decidendi sfavorevole al ricorrente, tanto quanto alla non credibilità del racconto quanto all’assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e della subordinata tutela umanitaria. Sotto il profilo denunciato dunque, il mezzo di impugnazione si rivela essere un’indebita richiesta di rinnovare la valutazione del fatto attraverso una nuova motivazione.

8. Venendo ai restanti due motivi, la Corte d’appello ha valutato il rischio Paese e la situazione complessiva del Gambia tenuto conto delle condizioni politiche attualmente esistenti nel Paese, facendo riferimento ad esempio anche alla caduta alla fine del 2016 del regime dittatoriale di J.Y. repressivo dell’omosessualità e alle successive elezioni, da cui si desume il ricorso a COI e fonti conoscitive internazionali aggiornate, senza che in ricorso siano peraltro individuate fonti alternative ai fini della dimostrazione dell’interesse ad agire. Inoltre, ai fini delle richieste di protezione “maggiori” nemmeno sulla base della prospettazione contenuta nel ricorso vi sono evidenze dell’esistenza di un conflitto armato nel Paese di origine.

9. Più in generale, anche le censure in disamina, inclusa quella in cui viene invocata la protezione umanitaria sulla base di una condizione di vulnerabilità, sono generiche e chiaramente dirette ad ottenere un nuovo apprezzamento degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice del merito sulla base di una motivazione immune da vizi logici.

Inoltre, la terza censura sul travisamento dei fatti è non solo del tutto generica e non individualizzata, ma non viene neppure dedotta l’integrazione in Italia, fermo restando che, sulla base della giurisprudenza consolidata (cfr. Sez. 6-1, n. 420/2012, Rv. 621178-01; Sez. 6-1, n. 359/2013; Sez. 6-1, n. 15756/2013) va escluso che l’inserimento sociale possa di per sé rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, il quale pone come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto l’effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d’origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale.

Questa deduzione però dev’essere debitamente sostanziata come presupposto per l’innesco della valutazione comparativa, e l’adempimento rimesso al ricorrente non è stato adeguatamente compiuto nel caso in esame, perché il profilo della vulnerabiltà resta in ricorso tutto sul piano generico ed astratto della normativa rilevante in materia, senza essere personalizzato con agganci precisi nella fattispecie concreta.

10. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di effettive difese da parte del Ministero, nessuna statuizione dev’essere adottata sulle spese di lite.

PQM

La Corte:

dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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