Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37312 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27274/2020 proposto da:

Z.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Amoruso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Principe Umberto nn. 27/29;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art.

370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di discussione della controversia;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 4476/20, depositata il 28 settembre 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 4476 del 2020 depositata il 28 settembre 2020 nella causa iscritta al numero di registro 7189 del 2018 la Corte d’appello di Roma rigettava il ricorso proposto da Z.S., avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa il 2 ottobre 2018 dal Tribunale di Roma, reiettiva dell’opposizione a decreto della Commissione territoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di diritto di asilo e di protezione internazionale e di tutela umanitaria.

2. Il richiedente, nato in Costa d’Avorio, rendeva noto di essere divenuto orfano e di essersi trasferito tredicenne in ***** dai nonni, di aver vissuto a ***** e girato un sex tape con una ragazza appartenente ad una famiglia importante; la diffusione del video a seguito della cessione della memoria del cellulare lo esponeva alla ritorsione del padre e decideva di fuggire.

3. Propone ricorso il richiedente affidato a tre motivi, che illustra con memoria, mentre il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – viene dedotta la motivazione manifestamente contraddittoria, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per aver il giudice d’appello di Roma da un lato riportato estensivamente fonti internazionali che mettono in evidenza l’estrema pericolosità e violenza indiscriminata in Burkina Faso e nella sua capitale Ouagadougou e, dall’altro, aver rigettato l’appello e le richieste di protezione internazionale ivi riproposte.

5. Il motivo, riqualificato ai sensi del n. 4 del paradigma processuale dell’art. 360 c.p.c., comma 1, è fondato, nei termini che seguono. La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01).

6. Il mancato rispetto di tale soglia, nel processo civile, si traduce nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 – 01).

7. Orbene, nella sentenza impugnata si ravvisa proprio un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili quanto al pericolo di vita nel caso in cui il richiedente ritorni in Burkina Faso e, nello specifico, a Ouagadougou da dove proviene il richiedente e da dove ha abbandonare il Paese di origine, fatto confermato in sede di audizione avanti al giudice di primo grado. L’evidenziato contrasto sussiste tra le risultanze delle fonti conoscitive internazionali citate dalla decisione impugnata, ove si legge, tra l’altro: “Dal 2015 il Burkina Faso è teatro di una crescente situazione di insicurezza, segnata da una serie di attacchi di inaudita gravità nella capitale Ouagadougou”, cfr. p. 3 sentenza; “A Ouagadougou come in tutto il Paese persiste il rischio di attacchi terroristici. Il rischio interessa sia la popolazione locale sia gli stranieri. Esempi: il ***** (…) il ***** un attacco terroristico all’ambasciata francese e al quartier generale delle forze armate nel centro di ***** ha provocato più morti e feriti. Il ***** un attentato ad un ristorante di ***** (…)”, cfr. p. 7 sentenza, “***** soffre le conseguenze della crisi climatica e del riaccendersi delle violenze (…)”, cfr. p. 8 sentenza.

8. Orbene, stridono con queste circostanziate premesse conoscitive sulle condizioni generali del Paese e in particolare della sua capitale le successive interpretazioni riduttive date alle pagg. 9-10 del provvedimento impugnato, secondo cui il rischio sarebbe diffuso – e per questo implicitamente meno grave secondo il giudice – e le condizioni della capitale – ove rientrerebbe il richiedente – sarebbero privilegiate rispetto al resto del Paese, essenzialmente per ragioni socio-economiche.

9. Il contrasto evidenziato non permette di concludere per l’esattezza e logicità del ragionamento decisorio (cfr. Cass. n. 9105/2017) con riferimento al profilo del non refoulement di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo a partire dal landmark case Soering c. Regno Unito (Corte EDU, Plenaria, No. 14038/88, 7 luglio 1989) e, in particolare, quanto al diritto alla vita del richiedente di cui all’art. 2 CEDU e del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti consacrato all’art. 3 CEDU, dalla sentenza della Corte EDU Sufi e Elmi c. Regno Unito, nos. 8319/07 and 11449/07, 28 June 2011 oltre che, circa lo specifico “status” di rifugiato proprio in relazione al nostro Paese di accoglienza, con riferimento alla sentenza della Corte EDU Hirsi Jamaa e altri c. Italia (GC), no. 27765/09, ECHR 2012.

In presenza di un rischio-Paese che si può definire senz’altro medio-alto, l’iter logico argomentativo seguito dal giudice d’appello abbisogna di una rimeditazione e approfondimento in sede di rinvio.

10. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delle restanti due censure aventi ad oggetto il giudizio di inattendibilità del richiedente, la domanda di protezione umanitaria e il profilo della protezione speciale sopravvenuta ex D.L. n. 130 del 2020, oggetto anche di memoria illustrativa.

Ne discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame in relazione al profilo accolto e provveda sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa il provvedimento impugnato in relazione al profilo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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