LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28806/2020 proposto da:
M.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Gregorace, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via della Giuliana n. 32;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 557/20, depositata il 24 gennaio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/9/2021 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza n. 557 del 2020 depositata il 24 gennaio 2020 nella causa iscritta al numero di registro 6948 del 2018 la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile il ricorso proposto da M.D., avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., resa il 2 ottobre 2018 dal Tribunale di Roma, reiettiva dell’opposizione a decreto della Commissione territoriale che aveva negato al richiedente ogni forma di protezione internazionale e di tutela umanitaria.
2. Il richiedente proveniva dal Gambia, rendeva noto di essere stato ingiustamente arrestato per furto e, scarcerato su cauzione, avendo legami ormai attenuati col territorio di origine in quanto la madre era morta, aveva lasciato il proprio Paese. Il giudice d’appello dichiarava inammissibile l’impugnazione per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c..
3. Propone ricorso il richiedente affidato a un unico motivo mentre il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. Il richiedente deposita copia di Delibera di ammissione al gratuito patrocinio dello Stato.
CONSIDERATO
che:
4. Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione alla dichiarata inammissibilità dell’atto di appello.
5. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto si duole della decisione presa dalla Corte di appello di Roma, ma non riproduce o almeno precisa dettagliatamente quali fossero i motivi di appello ritenuti aspecifici dal giudice del merito, com’era suo onere fare.
Infatti, dal momento che nel caso di specie è impugnata una sentenza di Corte d’appello (cfr ex multis Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21369 del 2020; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2784 del 12/02/2015, Rv. 634388 – 01) era necessario riportare un chiaro riferimento ai corrispondenti motivi d’appello proposti e oggetto della decisione impugnata a sé sfavorevole, onere non assolto con il succinto mezzo di doglianza.
6. Il ricorso dev’essere così dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di effettive difese da parte del Ministero, nessuna statuizione dev’essere adottata sulle spese di lite.
PQM
La Corte:
dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021