Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37314 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17747/2020 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Prati Fiscali 321, presso lo studio dell’avvocato Masini Dario, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Procura Generale Repubblica Corte Appello Salerno;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 09/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Salerno, con decreto n. cronol. 2112/2020, depositato in data 9/6/2020, ha respinto il reclamo di N.F., quale genitore di N.A., nata nel *****, avverso la decisione del dicembre 2019 del Tribunale per i Minorenni di rigetto della richiesta di autorizzazione dello straniero alla permanenza in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, poiché l’interesse del famigliare ad ottenere l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale trova tutela solo in via riflessa e mediata, nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, unico bene giuridico protetto dalla normativa, nella specie, il reclamante, oltre ad essere destinatario di sentenza definitiva del 2001 per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, aveva riportato altre condanne definitive per diversi reati (rapina e furto in concorso, illecita permanenza sul territorio dello Stato, estorsione in concorso, guida in stato di ebrezza), commessi successivamente, tra il *****, nonché era attualmente sottoposto a procedimenti penali pendenti (per i reati di rapina in concorso, occupazione abusiva di beni pubblici in concorso, commessi tra il *****), il che disvelava la radicata inclinazione dello stesso all’agire antigiuridico e la concreta e ragionevole probabilità di compimento di ulteriori azioni criminose. In ogni caso, non emergeva dagli atti processuali un grave pregiudizio per l’equilibrio psicofisico della minore desumibile dall’allontanamento dall’Italia del genitore, al punto da legittimare la compromissione dei concorrenti valori dell’ordine pubblico della sicurezza della collettività, essendosi rivelato il padre soggetto socialmente pericoloso per la sistematica inosservanza delle norme e dei principi dell’ordinamento italiano. Invero, ad avviso della Corte di merito, la minore era adeguatamente assistita ed accudita dalla madre, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, in grado di vigilare sulle sue condizioni di salute (“garantendone i dovuti controlli medici”) e di assicurarle i mezzi di sostentamento necessari per una crescita sana ed armonica, mediante lo svolgimento di una regolare attività lavorativa, “peraltro già esercitata prima della nascita della secondogenita”, e di assicurarle un sereno contesto familiare, trattandosi di persona di saldi principi morali.

Avverso la suddetta pronuncia, N.F. propone ricorso straordinario per cassazione, notificato il 2/7/2020, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, l’omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, comma 2 e art. 111 Cost., non potendo, come contraddittoriamente affermato dalla decisione impugnata, la sola madre prendersi cura di una delle figlie, affetta da problemi cardiaci, e dell’altra bambina di un anno e contemporaneamente svolgere attività lavorativa, per mantenerle; b) con il secondo motivo, l’omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la nascita nel ***** di un’altra bambina, nonché della situazione familiare complessiva e del fatto che il N. si alternava con la madre nelle cure della figlia più grande, affetta da patologia necessitante di cure mediche presso strutture sanitarie; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 29 e 30, 32, 111 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, artt. 9 e segg. della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989, avendo la Corte trascurato di dare il dovuto rilievo alle condizioni di salute delle due bambine e al loro diritto di ricevere assistenza dai due genitori.

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate.

Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21799/2010, ha affermato che “la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute, ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto”, pur dovendo trattarsi tuttavia “di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare” (conf. Cass. 25419/2015; Cass. 29795/2017).

In una successiva pronuncia (Cass. 4197/2018) si è poi ulteriormente chiarito che “in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione; ne consegue che le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31, non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo e’, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita”.

Le Sezioni Unite si sono poi ulteriormente pronunciate (Cass. 15750/2019) sulla questione relativa alla corretta interpretazione del D.P.R. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in punto di rilievo del comportamento, incompatibile con la permanenza in Italia, del familiare del minore straniero, che si trovi nel territorio italiano, oltre che ai fini della revoca (come prescritto nella norma citata) anche ai fini del diniego dell’autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza in Italia, affermando che “in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto”.

Le Sezioni Unite, ribadendo dunque che funzione della disposizione “e’ quella di salvaguardare il superiore interesse del minore in situazioni nelle quali l’allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l’esistenza” e che l’interesse del familiare ad ottenere l’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso nel territorio nazionale “riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio”, hanno affermato che la norma sulle attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia intende assicurare che la fattispecie permissiva non si risolva in un evento controproducente per il fanciullo od intollerabile per le ragioni interne di ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato e che l’attività del familiare incompatibile con la permanenza in Italia è destinata a rilevare, per esigenze logico-sistematiche, non solo in fase di revoca dell’autorizzazione ma anche in fase di rilascio della stessa. Le Sezioni Unite hanno evidenziato in motivazione che comunque è necessario procedere ad un “circostanziato esame della situazione particolare sia del fanciullo sia del familiare”, complessivo e non astratto, potendosi, ad es., dare rilievo, pur a fronte di condanne per determinati reati del familiare (art. 4, comma 3 T.U.I.), al percorso di reinserimento sociale concretamente dimostrato ed alla sussistenza di una relazione genitoriale positiva tra familiare e minore.

Sempre questa Corte (Cass. 773/2020), ha, di recente, ribadito che i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, devono consistere “in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa”, non potendosi intendere la normativa in esame come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, cosicché sul richiedente l’autorizzazione incombe, pertanto, l’onere di allegazione “della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore”.

Nella specie, la Corte d’appello, pur integrando la motivazione del decreto del Tribunale, ha rilevato che la figlia minore A. (su cui il ricorso originario era imperniato) vive dalla nascita (nel *****) con la madre, soggetto titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo perfettamente in grado di provvedere all’assistenza materiale, affettiva ed educativa della stessa (avendo ella svolto già attività lavorativa, prima della nascita della secondogenita – As., nata nel *****), “garantendone anche i dovuti controlli medici” (essendo la bambina affetta da patologia cardiologica), cosicché la stessa non subirebbe alcun effettivo disagio di carattere specifico, in caso di allontanamento del padre, il quale per le condotte penalmente rilevanti accertate costituisce un pericolo per l’ordine pubblico.

La Corte d’appello nel ritenere prevalente l’esigenza di ordine pubblico rispetto alla condizione della minore e dell’altra sorella, ultimogenita, non ha fatto buon governo dei principi indicati dalle Sezioni Unite in relazione al giudizio di bilanciamento da porre a base della decisione. In particolare, l’esame della condizione di grave disagio psicofisico delle minori è stato subordinato alle esigenze pubblicistiche senza una valutazione effettiva della situazione familiare del ricorrente. Una situazione caratterizzata da una grave patologia della prima figlia, risultata bisognosa di cure e di assistenza costanti e continue; dalla necessità che uno dei due genitori si dedichi alla minore per la peculiarità della sua condizione; dalla mancanza di figure genitoriali per l’altra e, infine, dall’inconciliabilità dell’assistenza della minore con lo svolgimento di un’attività lavorativa capace di garantire condizioni di vita adeguate al nucleo monogenitoriale.

Invero, da un lato, si è dato preminente rilievo alle condanne penali riportate dal genitore e, dall’altro lato, si è trascurato, ancorché il ricorso originario fosse incentrato sulla necessità di protezione del benessere psico-fisico della figlia più grande, di dare rilievo alla presenza di un’altra figlia minore, nata nel corso del giudizio, e di verificare se la madre, in relazione al preminente interesse, da tutelare, delle due bambine (una delle quali affetta da grave patologia cardiologica, per la quale aveva subito un intervento chirurgico in Italia, con necessità di cure continue e controlli medici), potesse, da sola, essere in grado a provvedere alle loro gravose necessità, in assenza anche di un’attività lavorativa (svolta dalla stessa solo prima della nascita della secondogenita, come accertato in sentenza).

Il bilanciamento svolto è stato quindi apparente perché fondato su una rappresentazione del tutto carente dei fatti ed è stato illegittimamente svolto perché ha trascurato di considerare il “valore prioritario dell’interesse del minore”.

Il nuovo giudizio di bilanciamento con gli interessi pubblicistici dovrà essere svolto senza trascurare il reale contesto familiare e alla luce dei principi delle Sezioni Unite del 2019.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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