LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Maria – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30275/2020 proposto da:
B.I., cittadino del Senegal, rappresentato e difeso dall’avv. Elena Petracca, del foro di Rovigo;
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale, Ministero Dell’interno *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1174/2020 della CORTE D’APPELLO di Venezia depositata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
B.I. proponeva opposizione al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria.
La Corte d’Appello respingeva il gravame di B.I., osservando che: non era credibile il racconto del ricorrente per la sua genericità circa i fatti narrati e le persone coinvolte e per la sua contraddittorietà.
Il giudice del gravame escludeva le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale e di quella sussidiaria, per mancanza di ogni pericolo per il ricorrente; nonché le condizioni personali di vulnerabilità e gli indici d’integrazione sociale idonei a giustificare la misura della protezione umanitaria. B.I. ricorre in cassazione sulla base di 4 motivi cui replica solo formalmente il Ministero degli Interni.
DIRITTO:
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa interpretazione delle dichiarazioni del ricorrente l’omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, nonché la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, art. 5, comma 3, art. 8, lett. d), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis, art. 35 bis, n. 9, nonché del D.L. n. 416 del 1989, art. 1, comma 5, per non avere la Corte di appello assolto al dovere di cooperazione istruttoria ritenendo a torto non attendibili le dichiarazioni del ricorrente senza tenere nel debito conto le condizioni socio politiche della sua zona di provenienza,la sussistenza di conflittualità nei rapporti e matrimoni interreligiosi e dell’efficienza dello Stato nel difendere i propri cittadini.
Con un secondo moti motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b e c, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, nonché l’omesso fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti per avere la Corte di appello omesso ogni verifica sulla corrispondenza alla realtà delle dichiarazioni rese dal richiedente relativamente agli impedimenti esistenti nel caso di matrimonio fra fedi religiose diverse.
Con il terzo motivo si lamenta della violazione del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice del merito escluso il diritto alla protezione umanitaria sulla base di argomentazioni generiche.
Con il quarto motivo si duole della violazione o falsa applicazione del combinato disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35,D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, art. 702 bis quater c.p.c., artt. 309 e 181 c.p.c., per non avere la Corte di appello fissato una nuova udienza ex art. 309 c.p.c., privando l’appellante dei diritto ad un pieno contraddittorio e della discussione della causa.
Il primo motivo è inammissibile in quanto volto a conseguire il risultato, inibito nella presente sede di legittimità, di una riconsiderazione delle risultanze istruttorie esaminate dal giudice di merito, il quale ha adeguatamente e analiticamente dato conto delle ragioni del proprio convincimento in ordine alla inattendibilità ed implausibilità della narrazione del richiedente.
La Corte di appello ha infatti considerato il racconto fornito dall’appellante generico con riferimento ai luoghi in cui i fatti si sarebbero svolti e alle persone che vi avrebbero preso parte nonché inverosimile e contraddittorio spiegandone le ragioni (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
il giudice di merito ha motivato puntualmente e chiaramente la sua valutazione negativa, indicando le lacune essenziali del racconto come risultante dagli atti, ed il motivo di ricorso non si confronta affatto con tale motivazione.
Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare ben vero, al di là dell’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicché, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).
Su tale scorta in toto ingiustificata è la doglianza circa il mancato assolvimento da parte della Corte di appello al proprio dovere di cooperazione istruttoria.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
L’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito,infatti costituisce, com’e’ noto, motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto, per ciò che rileva nel caso in esame, la concessione della protezione sussidiaria dalla stessa invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure specificamente invocata né comunque accertata nel giudizio di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).
Con riguardo alla protezione sussidiaria art. 14, lett c), che si configura anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale dello straniero nella situazione di pericolo, è stata, poi, motivatamente esclusa dalla Corte distrettuale, la quale, basandosi su fonti di informazione internazionale, ha appurato che il paese di provenienza dell’odierno istante non è teatro di un “conflitto diffuso” e di una “violenza generalizzata”: Tale apprezzamento, che sfugge al sindacato di legittimità, porta ovviamente a disconoscere che nel presente giudizio di cassazione si possa far questione della “minaccia,grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Il terzo motivo è inammissibile.
La sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale, da accertarsi mediante una valutazione comparativa della situazione personale e familiare vissuta dal richiedente prima dell’espatrio e del livello d’integrazione economica e sociale raggiunto in Italia, non assume infatti rilievo ai fini della protezione sussidiaria, per la quale è necessaria la configurabilità delle fattispecie specificamente contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ma ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, per il quale non è tuttavia sufficiente l’allegazione di un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani in atto nel Paese di origine, ma occorre che il richiedente fornisca elementi idonei a far ritenere che, a causa della propria situazione particolare, il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 28/06/2018, n. 17072);
L’accertamento della condizione di vulnerabilità richiesta ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, pur postulando una valutazione autonoma rispetto a quella dei presupposti richiesti per l’applicazione delle altre forme di protezione, non richiede specifici approfondimenti istruttori da parte del giudice di merito allorquando, come nella specie, quest’ultimo abbia già escluso la credibilità della vicenda personale allegata dal richiedente, e non siano state fatte valere ragioni di vulnerabilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle dedotte a sostegno della domanda di riconoscimento delle forme di protezione maggiori (cfr. Cass., Sez. I, 24/12/2020, n. 29624; Cass., Sez. I, 7/08/2019, nn. 21123 e 21129).
A tale principio si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata, la quale tuttavia, nell’esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha richiamato anche le considerazioni relative alla situazione politico-sociale del Senegal, precedentemente svolte ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, e fondate su informazioni desunte da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, puntualmente indicate in motivazione.
Il ricorrente, nel censurare il predetto apprezzamento, non è in grado di indicare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito per giungere alla decisione, ma si limita ad invocare altre fonti d’informazione, peraltro meno aggiornate di quelle riportate nella sentenza impugnata, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonché la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Il quarto motivo è infondato.
Giova ricordare che con l’entrata in vigore dal 6.10.2011 del D.Lgs. n. 150 del 2011 (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di semplificazione e riduzione dei procedimenti civili di cognizione”) è stato introdotto (art. 19) il rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis c.p.c. e segg., con doppio grado di merito.
Si rileva che, in relazione alle conseguenze della mancata comparizione delle parti (nella specie, in grado di appello avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di protezione internazionale adottato dalla competente commissione territoriale), questa Corte ha, da ultimo, affermato che “in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1, e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere” (cfr. Cass. 6061/2019).
La corte di appello trattenendo la causa in decisione il 9 settembre, dopo aver dato atto della mancata comparizione delle parti, si è pienamente conformata agli indirizzi sopra richiamati.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese per il mancato svolgimento dell’attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021