Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37317 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19520/2020 proposto da:

G.R., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Calantropo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Palermo, via E. Amari nr. 66;

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso l’ordinanza 252/2020 del Giudice di pace di Palermo depositato 19.6.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Palermo ha respinto il ricorso proposto da G.R. avverso il provvedimento con cui il prefetto della città ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino filippino non avente titolo per permanere sul territorio nazionale.

Il giudice monocratico, con ordinanza del 19.6.2020, ha osservato – per quanto qui ancora interessa – che il ricorrente risultava in irregolare posizione di soggiorno da 8 anni senza neppure esercitare il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29/98; per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso il soccombente affidato a tre motivi; il Prefetto di Palermo ed il Ministero dell’Interno restano intimati.

Diritto:

CONSIDERATO:

Che:

il ricorso è inammissibile per difetto di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c.; anche nelle controversie in materia di immigrazione è applicabile il risalente principio in base al quale questa Corte ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 3, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 28146 del 2018; Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 2005; Cass. n. 23381 del 2004).

Tale principio è stato ribadito di recente proprio in un caso concernente la materia dell’immigrazione (Cass. n. 4069 del 2020) laddove è stata affermata l’inammissibilità del ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della decisione impugnata e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla pronuncia o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio; in quel caso la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: “Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l’eventuale appello od opposizione con… più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali….”.

Anche nel caso che ci occupa la procura conferita su foglio separato non solo non contiene alcun specifico riferimento al provvedimento impugnato ma riferisce di conferire all’avv. Michele Calantropo a titolo esemplificativo e non esaustivo ampio ed espresso mandato di transigere, conciliare e quietanzare “con un tenore che il Collegio giudica incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima.

Quindi il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla va liquidato per le spese in quanto le pubbliche amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva; non è dovuto il raddoppio del contributo trattandosi di materia esente ex lege a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 (cfr., tra le ultime, Cass. nn. 6285, 11493 e 11954 del 2020; in precedenza Cass. n. 3305 del 2017, in motivazione).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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