Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37318 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20591/2020 proposto da:

E.B.T., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Robol, per procura speciale a margine del ricorso con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Vannicelli, dalla pubblicazione a Roma, via Varrone nr. 9.

contro

Ministero Dell’interno, *****, rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello Stato;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza DEL 28.10.2019 del Giudice di pace di Trento;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Trento con ordinanza del 28.10.2019 rigettava il ricorso di E.B.T. avverso l’ordine di espulsione emesso dal Questore in data 21 maggio 2019 motivato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, emesso in conseguenza della violazione di un precedente ordine di allontanamento emesso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, il primo giudice rilevava che l’opponente non era affetto da una malattia così grave da non poter essere curata nel luogo di origine e che le difficili condizioni economiche in cui versava l’opponente non assumevano alcuna importanza stante la possibilità di accedere gratuitamente al rientro assistito ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 ter.

Escludeva poi alla stregua della normativa vigente che l’ordine del Questore di allontanamento entro 7 giorni rientrasse fra i provvedimenti da convalidare.

E.B.T. propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi cui resiste con controricorso il Ministero degli Interni eccependo la tardività del ricorso in quanto spedito in data 1.7.2020 oltre i sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Con il primo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto assoluto di motivazione in ordine alle condizioni di salute del ricorrente per la quale erano stati prodotti 31 documenti in aggiunta ai tre allegati al ricorso.

Con un secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dall’assenza in Marocco di una rete socio sanitaria in grado di assistere il ricorrente.

Con un terzo motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla mancata comunicazione a E.B.T. della possibilità di usufruire del programma di rimpatrio volontario assistito.

Con il quarto motivo si deduce la nullità del provvedimento impugnato ex art. 360, comma 1, n. 4, per la mancata convalida da parte del giudice di pace relativamente all’intimazione di allontanarsi dal territorio nazionale.

In primo luogo va esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Ministero degli Interni in sede di costituzione.

Il rilievo è infondato.

Con D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2 e con quello successivo D.L. n. 23 del 20202, art. 36, convertito in L. n. 27 del 2020, è stato sospeso il decorso dei termini processuali per qualsiasi atto di procedimenti civili e penali dal 9 marzo sino all’11 maggio.

Ne consegue pertanto che l’odierna impugnativa è stata proposta nel termine lungo di sei mesi dal deposito del provvedimento risalente al 29.10.2019 tenuto conto che la spedizione del ricorso è avvenuta in data 1.7.2020.

Con riguardo al primo motivo non è configurabile il vizio di nullità.

L’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018).

Nel caso in esame, il Giudice di pace – sia pure con motivazione stringata, ha ritenuto alla stregua della documentazione prodotta la malattia non fosse di gravità tale impedire il rimpatrio.

Si tratta di un accertamento in fatto non sindacabile in cassazione.

La censura inoltre manca di autosufficienza visto che il ricorrente non descrive compiutamente il contenuto dei documenti dei quali assume la produzione, né, tantomeno, indica quando e come siano stati sottoposti al Giudice di pace.

Con riguardo al secondo profilo di censura se ne deve rilevare l’inammissibilità. Il ricorrente lamenta una carenza del sistema sanitario marocchino a prendersi cura di patologie dell’apparato respiratorio senza contrastare con sufficiente specificità il provvedimento impugnato laddove ha valutato l’idoneità delle strutture sanitarie esistenti nel Paese d’origine a curare E.B.T. per una malattia considerata non grave.

Il terzo motivo è infondato non potendosi configurare un vizio di nullità del provvedimento in relazione alla mancata comunicazione della possibilità di fruire di un programma di rientro assistito per la quale non è contemplata dalla norma (D.Lgs. n286 del 1998, art. 14 ter) alcuna sanzione in grado di infirmare la validità dell’atto qui contestato.

Le ipotesi di nullità sono infatti previste in via tassativa dalla legge e non possono essere estese al di fuori di quelle stabilite dalla norma.

Infine con riferimento all’ultimo profilo di doglianza la decisione si sottrae alla critica che le è stata mossa avendo il giudice di pace correttamente rilevato, citando puntualmente le fonti, che non è prevista alcuna convalida con riferimento all’ordine di allontanamento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

Al rigetto del ricorso non consegue il raddoppio del contributo unificato atteso che, in tema di controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione Europea (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18) e di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (D.Lgs. n. 150 cit., art. 20), è espressamente stabilito che “Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta” (in tal senso, v. pure Cass. 3305 del 2017, che ha invece osservato come analoga previsione manchi con riferimento alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale).

Inoltre, come affermato da Cass. S.U. 4315 del 2020, il giudice dell’impugnazione, ogni volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest’ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno, mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che si liquidano in complessive Euro 4110,00 oltre s.p.a.d..

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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