LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 36756/2018 proposto da:
D.C., elettivamente domiciliato presso l’avv. Deborah Berton, che lo rappres. e difende, con procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 516/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 02/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
Con ordinanza del 5.7.17 il Tribunale di Trieste rigettò il ricorso proposto da D.C. – cittadino del Senegal- avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento delle protezioni internazionale, sussidiaria ed umanitaria, ritenendo generico e vago il racconto dell’istante ed escludendo i presupposti delle forme di protezioni richieste.
La Corte territoriale, con sentenza emessa il 2.10.18, respinse l’appello del D., osservando che l’unico motivo dell’impugnazione-limitato alla protezione umanitaria e relativo alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del Tribunale, nonchè illogica e contraddittoria motivazione e travisamento dei fatti- era infondato, in quanto: dalle informazioni acquisite nell’ottobre 2017 emergeva che in Senegal non vi era un contesto sociale, politico ed ambientale che determinasse la necessità di fuggire e allontanarsi per la limitazione ei diritti fondamentali; l’appellante non aveva allegato la sua situazione personale in Italia, nè condizioni di vulnerabilità, avendo solo prodotto documentazione lavorativa e sanitaria; le asserite vessazioni subite dalla suocera e dai parenti della moglie del ricorrente potevano ritenersi cessate con il definitivo allontanamento dell’appellante a seguito del divorzio; non emergevano legami familiari e sociali in Italia, nè poteva essere valorizzata l’asma bronchiale di cui soffriva l’appellante poichè al medico italiano aveva dichiarato che ne aveva sempre sofferto anche nel suo paese, ove era già in cura; dalla documentazione prodotta non emergeva una sufficiente integrazione lavorativa, avendo l’appellante reperito un’occupazione per sole 12 ore settimanali presso una cooperativa.
D.C. ricorre in cassazione con due motivi.
Non si è costituito il Ministero.
RITENUTO IN DIRITTO
CHE:
Il primo motivo denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione, in ordine al grado di pericolosità della discriminazione etnica in Senegal, avendo la Corte territoriale ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente il quale, invece, ha esposto in maniera coerente di aver subito intimidazioni in Senegal per motivi etnici e di essere stato costretto a divorziare poichè minacciato di subire i nefasti effetti di alcune pratiche animiste, e di essere pertanto fuggito dal paese, nell’impossibilità di denunciare i fatti accaduti per l’elevato tasso di corruzione delle istituzioni, come desumibile dal rapporto di Senegal Amnesty International 2017/2018. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non avendo la Corte d’appello acquisito informazioni dettagliate sulla situazione politico, sociale ed economica del Senegal, e ritenuto l’elevato grado di pericolosità del rimpatrio nel paese d’origine, seppure la regione di provenienza del ricorrente non sia direttamente interessata dai conflitti armati tra forze governative e separatisti.
I due motivi- esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi-sono inammissibili, in quanto la Corte d’appello ha esaminato la situazione socio – politica del Senegal sulla base delle fonti consultate, escludendo che nella regione di provenienza del ricorrente vi fosse un contesto sociale, politico ed ambientale tale da determinare una situazione di concreto pericolo per l’istante, in caso di rimpatrio, ovvero pericoli di persecuzione di matrice etnica. I motivi tendono, in realtà, a criticare la motivazione che, però, è esaustiva, formulando sul punto contestato (la situazione di elevata pericolosità del Senegal) una doglianza inammissibile ratione temporis.
Nulla per le spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021