LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32176/2020 proposto da:
B.Y., rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Papa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Loredana Leo, in Roma, Piazza Mazzini nr. 8;
contro
Ministero Dell’Interno, *****;
– resistente –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Palermo pubblicato in data 24.06.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 23.6.2029 il Giudice di pace di Palermo ha rigettato il ricorso presentato da B.Y. proveniente dall’Ucraina avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Palermo emesso il 15.4. 2020.
Il Giudice di pace ha ritenuto legittima l’emissione del decreto di espulsione a carico di B.Y., responsabile del reato di immigrazione clandestina e condannato con sentenza del Tribunale di Siracusa, confermato dalla Corte di appello di Catania alla pena di 4 anni e sei mesi di reclusione e considerato per questo soggetto socialmente pericoloso.
B.Y. ricorre per la cassazione dell’ordinanza con atto affidato a tre motivi.
L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 3, art. 19 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Giudice di pace respinto l’opposizione ritenendo di non poter delibare in ordine alla sussistenza delle condizioni ostative al rimpatrio e omettendo in tal modo di accertare il grave danno che sarebbe derivato al ricorrente in considerazione della situazione emergenziale connessa alla pandemia da Sars-Cov-2 e della grave instabilità sociale e politica dell’Ucraina.
Con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), art. 13, commi 4 e 4 bis e art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice di pace rigettato l’opposizione con una motivazione inesistente aderendo in modo acritico alle argomentazioni della Prefettura.
Con il terzo motivo si duole della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 20-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dell’omessa valutazione di una circostanza decisiva ai fini del decidere costituita dalla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno e la revoca della misura espulsiva.
Il primo motivo è infondato.
Giova in primo ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22217 del 2006, hanno chiarito che il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge.
Tutto ciò premesso, va poi osservato, che la recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 14 maggio 2019, nelle cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, ha ribadito i principi fondamentali che gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti a rispettare quando decidono di respingere o rimpatriare persone cui siano state negate o revocate misure di protezione ai sensi della Direttiva 2011/95/UE. In particolare, la Corte UE ha precisato che l’art. 21, par. 2, della Direttiva 2011/95, sulle garanzie relative al respingimento, deve essere interpretato e applicato in osservanza dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in particolare dei suoi artt. 4 e 19, par. 2, che vietano in termini perentori la tortura nonché le pene e i trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dal comportamento dell’interessato, così come l’allontanamento verso uno Stato in cui esista un rischio serio di essere sottoposto ai trattamenti vietati, cosicché il principio di non refoulement non può soffrire eccezioni nemmeno nel caso in cui lo straniero sia un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico o abbia commesso gravi reati.
n linea con tale indicazione, questa Corte ha affermato che l’istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, postula che il giudice di pace, in sede di opposizione alla misura espulsiva, esamini e si pronunci sul concreto pericolo, prospettato dall’opponente, di subire persecuzione o trattamenti inumani e/o degradanti in ipotesi di rimpatrio nel paese di origine (Cass. 9762 del 2019; v. in precedenza Cass. 3898 del 2011; nonché, da ultimo. Cass. 3875 del 2020, in motivazione). Occorre dunque una specifica allegazione da parte dell’opponente intesa a prospettare una situazione di concreto pericolo. Inoltre, come più volte affermato da questa Corte, l’opposizione all’espulsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 1, deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle già oggetto del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, dovendosi valutare la “novità” non solo in senso oggettivo, ma anche – ove i fatti o i fattori di rischio siano state appresi medio tempore – in senso soggettivo, con la conseguenza che integrano il suddetto requisito non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione di rigetto non impugnata, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della commissione territoriale perché non allegati dal richiedente e non accertati officiosamente dal giudice di pace il quale è tenuto, al pari del giudice della protezione internazionale, all’obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. n. 33166 del 2019, n. 4230 del 2013).
Ciò posto l’ordinanza non fa richiamo ad alcune delle questioni sollevate in questa sede con riferimento ai rischi per la salute o alla grave situazione di instabilità politica cui sarebbe esposto il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d’origine.
Ne consegue che in ossequio al principio di autosufficienza il ricorrente era onerato di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta al giudice di merito (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041).
Nel giudizio di cassazione, infatti, non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 13 giugno 2018, n. 15430).
Va comunque rilevato che il suddetto divieto di respingimento o espulsione implica, pur sempre, che sussista il concreto pericolo attuale, per il richiedente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti, in caso di rimpatrio nel paese di origine, ed il rischio in oggetto deve essere dunque accertato con riferimento ad elementi reali e concreti allegati dal richiedente (v., in questo senso, da ultimo, Cass. n. 3875 del 2020).
Il concetto stesso di persecuzione indica l’esistenza di una minaccia concreta contro il singolo per un motivo specifico, relativo ad una sua particolare condizione.
E tuttavia, il ricorrente argomenta solo sulle condizioni generali del paese, nulla indica che sia trascurato in relazione al suo particolare profilo di rischio, né in relazione a fatti precedenti l’adozione del provvedimento di espulsione e neppure in relazione a fatti ad esso successivi.
Il secondo motivo è infondato.
L’ordinanza impugnata ha infatti richiamato la motivazione del relativo decreto, rilevando che dalla stessa emergeva che il ricorrente, soggetto a misura restrittiva in quanto ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per il quale aveva scontato una pena di 4 anni e sei mesi di reclusione ed una multa di Euro 750.000,00 e ritenendo pertanto adeguatamente motivata la misura espulsiva trovandosi nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 2, lett. c) e dell’art. 14 del T.U..
Il predetto richiamo deve ritenersi idoneo a soddisfare l’obbligo di motivazione, il quale può essere assolto anche per relationem, ovverosia mediante il rinvio ad altri atti o provvedimenti, la cui sufficienza dipende dalla completezza e dalla logicità delle ragioni esposte, da valutarsi sulla base degli elementi contenuti nell’atto richiamato, che per effetto della relatio diviene parte integrante del provvedimento che ad esso rinvia, fermo restando tuttavia, secondo un principio generale dell’ordinamento desumibile dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e dalla L. 22 dicembre 2000, n. 212, art. 7, comma 1, per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell’art. 111 Cost., per l’attività del giudice), che il rinvio dev’essere operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione (cfr. Cass., Sez. lav., 11/02/2011, n. 3367; 17/11/2010, n. 23231; Cass., Sez. III, 16/01/2009, n. 979).
Il terzo è inammissibile per mancanza di autosufficienza in quanto non riporta il corrispondente rilievo proposto dinanzi al giudice di pace visto che nel provvedimento impugnato la questione non risulta proposta.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese per il mancato svolgimento dell’attività difensiva da parte del Ministero.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021