Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37324 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2462/2021 proposto da:

A.C.P., rappresentato e difesa dall’avv. Mario Pasqualino Gaetano;

contro

Ministero Dell’interno, ***** rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza nr. 755/2020 del Giudice di pace di Palermo pubblicato in data 11.12.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso l’ordinanza del Giudice di Palermo del 6.12.2020 di rigetto dell’opposizione al decreto di espulsione.

Si è costituito il Ministero degli Interni con controricorso.

il ricorso è inammissibile per difetto di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c.; anche nelle controversie in materia di immigrazione è applicabile il risalente principio in base al quale questa Corte ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 3, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. n. 28146 del 2018; Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 2005; Cass. n. 23381 del 2004).

Tale principio è stato ribadito di recente proprio in un caso concernente la materia dell’immigrazione (Cass. n. 4069 del 2020) laddove è stata affermata l’inammissibilità del ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della decisione impugnata e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla pronuncia o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio; in quel caso la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: “Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l’eventuale appello od opposizione con… più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali….”.

Anche nel caso che ci occupa la procura conferita su foglio separato non solo non contiene alcun specifico riferimento al provvedimento impugnato ma riferisce di conferire all’avv. Mario Pasqualino Gaetano in ogni stato e grado del procedimento ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa la fase esecutiva, e quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, con un tenore che il Collegio giudica incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

Non è dovuto il raddoppio del contributo trattandosi di materia esente ex lege a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 (cfr., tra le ultime, Cass. nn. 6285, 11493 e 11954 del 2020; in precedenza Cass. n. 3305 del 2017, in motivazione).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 1100,00 oltre s.p.a.d..

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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