LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2915/2021 proposto da:
E.V., cittadino kossovaro, rappresentato dall’avv. Guido Galletti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Bernardo Botti, del foro di Roma, via Gramsci nr. 20;
contro
Ministero Dell’Interno, *****, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza nr. 377/2020 del Giudice di pace di Venezia pubblicato in data 19.11.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
E.V. cittadino Kossovaro, venne espulso dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Venezia del 11.9.2019, notificato in pari data, e conseguente ordine del Questore della medesima città.
L’opposizione avverso questi atti, tempestivamente proposta da E.V. è stata respinta dal Giudice di Pace di Venezia, con ordinanza del 19.11.2020, che ha ritenuto: che il ricorrente era stato espulso per violazione del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 e che era stata per questo revocato il titolo del soggiorno; che non sussistevano in base ai certificati anagrafici allegati la convivenza del T.U. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 2, lett. c).
Avverso tale ordinanza E.V. ha proposto opposizione formulando due motivi cui resiste con controricorso il Ministero degli Interni.
Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice di pace omesso di confrontarsi con tutti i rilievi proposti dall’opponente senza svolgere alcuna valutazione in ordine al requisito della pericolosità sociale posta a base del provvedimento di allontanamento al livello di integrazione nonché alla sussistenza di legami familiari.
Con un secondo motivo si critica la non corretta applicazione del T.U. in materia di immigrazione da parte del gdp con riferimento al decreto di espulsione nei confronti di cittadini stranieri conviventi con parenti di secondo grado denunciando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, lett. c).
Si lamenta in particolare la valutazione espressa dal primo giudice in merito all’insussistenza della prova della convivenza effettiva con parenti entro il secondo grado resistenti in Italia al momento dell’adozione della misura espulsiva.
Il primo motivo è inammissibile laddove prospetta un vizio motivazionale, perché fa riferimento ad una nozione di tale vizio (“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”) non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione – qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una decisione resa il 27 giugno 2018 – disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, da dedursi, peraltro, con le specifiche modalità sancite da Cass., SU, n. 8053 del 2014.
Per quanto concerne la seconda censura – appunto concernente la condizione di convivenza relativa a parenti entro il secondo grado quale elemento impeditivo dell’espulsione – l’inammissibilità deriva dal fatto che, al di là della deduzione in rubrica del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il tenore sostanziale della doglianza è nel senso di un sindacato prettamente di merito su un accertamento che il giudice di pace ha compiutamente svolto e del quale ricostruisce adeguatamente, sul piano motivazionale, i passaggi essenziali e gli esiti (nel senso del difetto di prova della convivenza del ricorrente con un parente entro il secondo grado e della sussistenza in atti della dichiarazioni rese dal medesimo ricorrente nel foglio notizie del 1.9.2019).
E’ proprio in forza di tale convincimento fattuale che il giudice di merito ha poi fatto applicazione puramente consequenziale della discipilina di specie, escludendo in concreto la sussistenza della dedotta condizione di non espellibilità ex art. 19, comma 2, lett. c) cit..
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.
Non è dovuto il raddoppio del contributo trattandosi di materia esente ex lege a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 (cfr., tra le ultime, Cass. nn. 6285, 11493 e 11954 del 2020; in precedenza Cass. n. 3305 del 2017, in motivazione).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 1100,00 oltre s.p.a.d..
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021