LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4683/2021 proposto da:
Q.N., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Marchese, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo a Milano via Montevideo nr. 5;
contro
Ministero Dell’Interno, *****, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza nr. 272/2020 del Giudice di pace di Varese pubblicato in data 4.1.2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Q.N. a proposto, affidandolo a due motivi, ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Varese il quale con provvedimento del 4.1.2021, ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione del prefetto della provincia di Varese in data 10.2.2020.
Il Ministero degli Interni si è costituito con controricorso.
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 3, e succ. mod. del D.Lgs. n. 286 del 1998; combinato disposto dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 così come interpretato dai principi ricavabili dagli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 29 Cost., per non aver considerato il giudice di pace che l’allontanamento del ricorrente comporterebbe per i minori un distacco improvviso e poco comprensibile dalla figura paterna.
Si lamenta che non sarebbe stato tenuto in debito conto la pronuncia resa dal giudice di sorveglianza di Milano il quale aveva annullato l’espulsione disposta a titolo di misura alternativa in quanto determinava una ingerenza nella vita familiare ritenuta non coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza Europea e avrebbe invece dato rilievo alla decisione non ancora definitiva del Tribunale dei minori.
Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 6, violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. c), appartenenza ad una delle categorie indicate del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 14 e 16, per aver il primo giudice basato il giudizio di pericolosità su fatti reati risalenti al periodo 2012-2015 senza svolgere una verifica sull’attualità della stessa.
La prima censura è inammissibile, essendo volta a reintrodurre una, non consentita in questa sede, rivalutazione dei fatti accertati nel merito.
Premesso che la censura non pone in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, avendo del resto lo stesso Giudice di pace mostrato di avere piena contezza dell’esigenza di tutela, con carattere di priorità, del superiore interesse del fanciullo, sancita dall’art. 28 del Testo Unico Immigrazione, sicché essa si colloca al di fuori del perimetro del vizio di violazione di legge, e va piuttosto riqualificata come volta a far constare il difetto, a sostegno dell’ordinanza, di una motivazione tale da soddisfare il parametro del minimo costituzionale è tuttavia da osservare che il denunciato vizio motivazionale non sussiste.
La decisione ha evidenziato alla luce della decisione del Tribunale dei minori di cui ha trascritto i passaggi maggiormente significativi ha escluso la sussistenza dell’invocato diritto all’unità familiare tenendo conto dei comportamenti violenti del padre e la sua frequentazione con ambienti malavitosi escludendo che potesse assumere un qualche rilievo il precedente reso dal Tribunale di sorveglianza in quanto adottato prima della pronuncia del giudice minorile.
Si tratta di una valutazione di merito censurabile in questa sede quale vizio di omesso fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Giova ricordare che il giudizio di pericolosità è un giudizio di fatto, che va certamente condotto con i criteri di cui al citato art. 13, nel senso che il Giudice di pace, per verificare l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale (Cass. 20692/2019).
Il Giudice di pace, nella fattispecie, ha tratto la convinzione della pericolosità da elementi oggettivi, ed in particolare da alcuni episodi di vita pregressa del ricorrente nonché dalle continue frequentazioni con persone dedite ai traffici delittuosi, comportamenti questi che lasciavano fondatamente presumere l’assenza di un cambio di vita rispetto al passato.
Se il giudizio è basato su elementi oggetti ed attuali si traduce in un giudizio di fatto non censurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato.
Inoltre, quanto alla proporzionalità, va evidenziato che la misura della espulsione è prevista dalla legge in caso di accertata pericolosità sociale, e che dunque la proporzionalità è valutata dal legislatore, che ha, per l’appunto, previsto l’espulsione quale reazione (proporzionata) alla pericolosità sociale.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.
Non è dovuto il raddoppio del contributo trattandosi di materia esente ex lege a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 (cfr., tra le ultime, Cass. nn. 6285, 11493 e 11954 del 2020; in precedenza Cass. n. 3305 del 2017, in motivazione).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 1100,00 oltre s.p.a.d..
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021