Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37328 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3139-2021 proposto da:

M.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. cronol. 4561/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che viene proposto da M.S., cittadino del Bangladesh, affidandolo a quattro motivi, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 28.12.2020, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 22.11.2018, che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento denegativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7,8 e 14, per non avere la Corte d’Appello considerato il pericolo concreto ed attuale del richiedente di essere ucciso o torturato da parte degli appartenenti al gruppo politico *****;

che il ricorrente ha altresì invocato una situazione generale del Bangladesh caratterizzata da un progressivo deterioramento della sicurezza generale e dell’ordine pubblico;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Corte d’Appello considerato la nuova normativa in materia di protezione umanitaria, introdotta con il D.L. 5 ottobre 2020, n. 130 che riconosce il permesso umanitario ogni qualvolta il respingimento rappresenti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare;

3. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, per la mancata cooperazione istruttoria da parte della Corte d’Appello;

4. che con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

– che, in particolare, il ricorrente lamenta l’omessa comparazione tra la sua situazione nel paese d’origine e in quello di accoglienza, non considerando la sua integrazione nel contesto socio – culturale europeo (emergente dall’aver lavorato in territorio italiano più volte come bracciante agricolo con contratti di lavoro a tempo determinato);

4. che tutti e quattro i motivi, da esaminarsi unitariamente, sono inammissibili;

– che va, preliminarmente, osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che l’onere di specificità dei motivi dettato dall’art. 342 c.p.c. esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, che con le prime devono necessariamente confrontarsi, non essendo a tal fine sufficiente la mera reiterazione delle deduzioni svolte in primo grado (vedi Cass. n. 4695 del 23.02.2017; vedi anche Cass. n. 22781 del 27/10/2014; Cass. n. 4068 del 19/02/2009);

– che, nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha fatto buon uso di tale principio dichiarando inammissibile l’appello per la mancata correlazione ed inerenza delle censure svolte nell’atto di impugnazione con la motivazione di rigetto contenuta nell’ordinanza impugnata;

– che il cittadino straniero, nel ricorso per cassazione, non cogliendo la ratio decidendi del giudice d’appello, non si è preoccupato di censurare i passaggi argomentativi con cui la Corte di merito ha ritenuto che le statuizioni del primo giudice non fossero state oggetto di specifiche censure, svolgendo autonome critiche al provvedimento impugnato;

– che, in particolare, la Corte napoletana ha evidenziato che il richiedente, nell’atto di appello, non ha dedotto affatto di essere espatriato dal Bangladesh per il rischio di subire una condanna a morte o l’esecuzione della pena di morte o trattamenti inumani o degradanti alla stregua dei parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), né contiene alcuna argomentazione riferibile allo status di rifugiato e, segnatamente, alle eventuali persecuzioni subite per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinate gruppo sociale o opinione politica;

– che, inoltre, secondo la ricostruzione non contestata del giudice di secondo grado, il ricorrente si era limitato ad affermare che il padre era sparito e i fratelli morti in un incidente, non allegando né che i responsabili di questi avvenimenti fossero avversari politici, né deducendo che l’aggressione subita all’uscita di una riunione politica (cui aveva partecipato nell’immediatezza di tali eventi) fosse da mettere in relazione con la stessa riunione;

– che con tali precisi rilievi il ricorrente non si è minimamente confrontato atteso che, anziché indicare gli eventuali punti dell’atto di appello in cui avesse eventualmente esaminato tali profili, si è limitato ad invocare la violazione, da parte della Corte di merito, del dovere di cooperazione istruttoria, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;

– che, in proposito, questa Corte ha già enunciato il principio di diritto (vedi Cass. n. 17185/2020) secondo cui, in tema di protezione internazionale, il richiedente ha l’onere di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi del suo diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza, atteso che l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione ma esclusivamente su quello della prova, con la conseguenza che solo quando il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria, (in ordine all’esigenza di coniugare, in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria con il principio dispositivo, vedi anche Cass. 27336/2018; Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 19197/2015);

– che, anche con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., sul rilievo che il ricorrente aveva omesso di spiegare in che cosa consistesse la condizione di vulnerabilità dedotta in giudizio;

– che è evidente che, anche su tale punto, il ricorrente, per contrastare la declaratoria di inammissibilità del giudice di secondo grado, avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, precisare il tenore e la portata delle censure svolte in appello, indicando gli esatti punti dell’atto di impugnazione in cui puntuali critiche – a differenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado – sarebbero state, a suo dire, invece, formulate, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la loro eventuale specificità, prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430);

– che, invece, il ricorrente, nel terzo motivo del proprio ricorso per cassazione, ha, per la prima volta, dedotto, quale causa di vulnerabilità, la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, oltre a dolersi dell’omessa comparazione tra la situazione nel paese d’origine e in quello di accoglienza, senza neppure avere allegato di aver sottoposto tali questioni all’attenzione dei giudici di merito;

– che, infine, il ricorrente ha svolto tutte le proprie censure, non ponendosi neppure la problematica che la sua impugnazione in grado appello fosse stata dichiarata inammissibile;

5. che non si liquidano le spese di lite in relazione all’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero dell’Interno.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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