LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 346-2021 proposto da:
O.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA MAFFEI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1431/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
RILEVATO
– che viene proposto da O.C., cittadino della Nigeria, affidandolo a due motivi, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 22.04.2020, che ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 11.12.2018, che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che il Ministero intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, nonché vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte d’Appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo dell’incapacità dello Stato nigeriano di proteggere il ricorrente, dal momento che sia lo stesso che il padre avevano formalmente denunciato i propri aggressori senza che, tuttavia, a ciò seguisse una qualche forma di protezione;
2. che il motivo è inammissibile, per non avere il ricorrente colto la ratio decidendi del provvedimento impugnato;
che, in particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto l’insussistenza del rischio di trattamenti inumani o degradanti, sul rilievo che, avendo il ricorrente subito l’omicidio del padre senza denunciare il probabile assassino (o mandante), lasciando a quest’ultimo il terreno oggetto della disputa, senza nemmeno dare segni di voler insistere nella rivendicazione del bene, è ragionevole ritenere che le aspirazioni dell’aggressore fossero state integralmente soddisfatte senza la necessità di ulteriore spargimento di sangue (ovviamente ai danni del ricorrente);
che, in sostanza, sulla base di tali argomentazioni, la Corte d’Appello ha ritenuto l’insussistenza del rischio di danno grave integrante i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria;
che il ricorrente non ha censurato tale ratio decidendi, deducendo inammissibilmente la circostanza fattuale, esclusa dal giudice di merito (e senza, peraltro, che, sul punto, sia stato denunciato l’eventuale travisamento della prova), secondo cui il ricorrente avrebbe formalmente denunciato gli aggressori senza che a ciò fosse seguita una qualche forma di protezione;
3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (sebbene nella rubrica sia stato, per errore materiale, indicato il D.Lgs. n. 25 del 2008), sul rilievo che sarebbe stata omessa dalla Corte d’Appello la valutazione comparativa tra l’odierna situazione del ricorrente nel territorio italiano e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio, in Nigeria, in relazione al diniego della protezione umanitaria;
4. che il motivo è inammissibile, lamentando il ricorrente l’omesso giudizio comparativo, senza confrontarsi minimamente con la precisa argomentazione della Corte d’Appello, che ha evidenziato, da un lato, che la sua posizione nel paese d’origine non evidenzia compromissioni oggettive dei diritti fondamentali, e, dall’altro, che non è provata alcuna particolare integrazione sociale, familiare e lavorativa del richiedente nel paese di accoglienza;
5. che non si liquidano le spese di lite in relazione all’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero dell’Interno.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021