Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37331 del 29/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4062-2021 proposto da:

A.J., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA MAFFEI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2244/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 22 giugno 2020, la quale ha rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 20.12.2017 che aveva respinto la domanda di A.J., cittadino nigeriano, per il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, umanitaria;

– che il Ministero intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.

CONSIDERATO

1. che con un unico motivo è stata dedotta dal ricorrente la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di motivazione in relazione al diniego della protezione umanitaria, motivazione apparente, insufficiente ed erronea circa punti decisivi della controversia;

– che il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non fa il minimo cenno al suo racconto, ai report prodotti a sostegno della domanda di protezione internazionale, né ha indicato le ragioni per cui è stata ritenuta la non credibilità del suo narrato, con conseguente nullità della sentenza per omessa motivazione;

2. che il ricorso è inammissibile, in primo luogo, per difetto di autosufficienza;

– che, infatti, il ricorrente si duole che la Corte d’Appello non avrebbe fatto alcun cenno al suo racconto, o non avrebbe argomentato per escludere la sua credibilità, ma neppure allega che tale punto costituisse oggetto di un motivo d’appello e quindi, come tale, formante oggetto del thema decidendum;

che, inoltre, il ricorrente fa genericamente riferimento ad imprecisati report asseritamente prodotti a sostegno della domanda di protezione internazionale, non confrontandosi minimamente con le fonti indicate dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata (vedi pag. 6), configurandosi comunque le sue censure come di merito;

che, in generale, il ricorso si caratterizza per una evidente genericità, tanto che avrebbe potuto essere depositato con riferimento ad una qualsiasi vicenda processuale ed in relazione ad un qualunque ricorrente;

– che la soccombenza del ricorrente non comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali in considerazione dell’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472