LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 748-2021 proposto da:
J.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BIONDI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1231/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
RILEVATO
– che viene proposto da J.S.S., cittadino del Gambia, affidandolo a tre motivi, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 3.04.2020, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 4.08.2018, che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che il Ministero intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7,8 e 14, per avere il giudice di secondo grado posto in dubbio la veridicità dei fatti dichiarati dal richiedente senza porre in essere alcuna attività istruttoria e senza neppure disporne l’audizione;
2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7,8 e 14, per non avere valutato il giudice d’appello la situazione reale del paese di provenienza del richiedente, avvalendosi dei poteri di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dovendo, invece, il giudice svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile;
3. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Corte d’Appello valutato la situazione di vulnerabilità del ricorrente, non considerando la compromissione del diritto alla salute e all’alimentazione, quali diritti inalienabili dell’individuo;
– che, infine, la corte d’Appello avrebbe dovuto valutare le vicissitudini attraversate dal ricorrente lungo il tragitto per arrivare in territorio italiano, le esperienze traumatiche vissute, il percorso d’integrazione in Italia;
4. che tutti e tre i motivi, da esaminarsi unitariamente, sono inammissibili;
– che va, preliminarmente, osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che l’onere di specificità dei motivi dettato dall’art. 342 c.p.c. esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, che con le prime devono necessariamente confrontarsi, non essendo all’uopo sufficiente la mera reiterazione delle deduzioni svolte in primo grado (vedi Cass. n. 4695 del 23.02.2017; vedi anche Cass. n. 22781 del 27/10/2014; Cass. n. 4068 del 19/02/2009);
– che, nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha fatto buon uso di tale principio dichiarando inammissibile l’appello sul rilievo che il gravame non aveva sottoposto ad argomentata critica il provvedimento impugnato;
– che il cittadino straniero, nel ricorso per cassazione, non cogliendo la ratio decidendi del giudice d’appello, non si è preoccupato di censurare i passaggi argomentativi con cui la Corte di merito ha ritenuto che le statuizioni del primo giudice non fossero state oggetto di specifiche censure, svolgendo autonome critiche al provvedimento impugnato, come se lo stesso avesse provveduto nel merito;
che, in particolare, con riferimento al primo motivo d’appello, la Corte napoletana aveva evidenziato che il richiedente, soffermandosi su report risalenti al 2015 (quando vi era ancora il regime del Presidente J.), aveva rinunciato in partenza a qualsiasi tentativo di confrontarsi con l’ordinanza del giudice di primo grado e di confutarne le argomentazioni, che si fondavano sulla storia successiva del Gambia e sui rilevanti cambiamenti sociali e politici conseguenti all’elezione del presidente A.B.;
che, dunque, le censure svolte dal richiedente nel primo motivo del ricorso per Cassazione (con le quali si lamenta una presunta valutazione di non credibilità del suo racconto) non colgono, sul punto, in alcun modo la ratio decidendi del provvedimento impugnato;
che, con riferimento al secondo motivo d’appello, riguardante la descrizione della situazione generale del paese ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la Corte napoletana aveva evidenziato la genericità dell’atto di appello, per non essere stato fatto alcun cenno ai profili di individualizzazione del rischio, rilevanti ai fini della integrazione della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), né ad un’eventuale sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, che poteva giustificare una situazione di pericolo (legge cit., ex art. 14, lett. c)), anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale;
– che, in particolare, il ricorrente non aveva fatto alcun riferimento a conflitti interni o internazionali che riguardassero il Gambia e rischi connessi ed a ipotetiche conseguenti situazioni di violenza indiscriminata e rischi connessi;
– che il ricorrente, anziché indicare i punti dell’atto di appello in cui avesse eventualmente esaminato tali profili, ha ritenuto di censurare le precise argomentazioni della Corte di merito, invocando, erroneamente, la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;
– che, in proposito, questa Corte ha già enunciato il principio di diritto (vedi Cass. n. 17185/2020) secondo cui, in tema di protezione internazionale, il richiedente ha l’onere di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi del suo diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza, atteso che l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione ma esclusivamente su quello della prova, con la conseguenza che solo quando il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria, che tuttavia è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente (in ordine all’esigenza di coniugare, in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria con il principio dispositivo, vedi anche Cass. 27336/2018; Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 19197/2015);
– che, con riferimento al terzo motivo d’appello, il giudice di secondo grado ne ha ritenuto l’inammissibilità sul rilievo che non erano stati specificati i diritti umani di cui il ricorrente temeva la compressione in caso di rimpatrio, essendo stato solo paventato il timore di trattamenti inumani e degradanti per avere i genitori del richiedente partecipato al fallito colpo di stato contro l’ex Presidente J., preoccupazione che, tuttavia, doveva ritenersi ampiamente superata, non essendo i nuovi governanti del Gambia (aveva osservato la Corte d’Appello) certamente animati da intenti persecutori nei confronti dei familiari di chi nel 2014 aveva tentato di spodestare J.;
– che è evidente che, anche su tale punto, il ricorrente, per contrastare la declaratoria di inammissibilità del giudice di secondo grado, avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, precisare il tenore e la portata delle censure svolte in appello, indicando gli esatti punti dell’atto di impugnazione in cui puntuali critiche – a differenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado – sarebbero state, a suo dire, invece, formulate, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la loro eventuale specificità, prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430);
– che, invece, il ricorrente, nel terzo motivo del proprio ricorso per cassazione, ha, per la prima volta, dedotto, quali cause di vulnerabilità, la violazione del diritto alla salute e all’alimentazione, questioni che neppure ha allegato di aver sottoposto all’attenzione dei giudici di merito;
– che, in conclusione, il ricorrente ha svolto tutte le proprie censure, non ponendosi neppure la problematica che la sua impugnazione in grado appello fosse stata dichiarata inammissibile;
5. che non si liquidano le spese di lite in relazione all’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021