LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso n. 20450/2013 proposto da:
B.G.F., in qualità di titolare della ditta omonima elettivamente domiciliato in Roma piazza dell’Orologio 7 presso lo studio dell’avv. Corrado Marinelli, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Di Salvo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 903/9/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO depositata il 28 giugno 2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 ottobre 2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
Che:
Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’IRPEF dell’anno 2001 notificato dall’agenzia delle entrate in relazione a redditi incongruenti rispetto alla stipula di atti dai quali risultavano rilevanti esborsi in denaro.
Il ricorso è stato accolto in primo grado. L’Agenzia ha proposto appello che la Commissione regionale ha accolto.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
In data 3 giugno 2019 il contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio dichiarando di essersi avvalso della facoltà di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, versando la prima delle ventisei rate dovute. Fissata l’udienza camerale per la discussione della causa l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, deducendo che la Direzione Provinciale di Chieti ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione e che la stessa è risultata regolare.
Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio sono compensate ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021